DECRETO 26 maggio 2011 Proroga inizio operatività Sistri


DECRETO 26 maggio 2011 Proroga inizio operatività Sistri
martedì 31 maggio 2011
E' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.124 del 30 maggio 2011 il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 26 maggio 2011 - Proroga del termine di cui all'art. 12, comma 2, del decreto 17 dicembre 2009, recante l’istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti.
Proroga al 1° settembre 2011
E' prorogato al 1° settembre 2011 per:
a) i produttori di rifiuti di cui all'art. 3, comma 1, lettera a) del decreto ministeriale 18 febbraio 2011, n. 52, che hanno più di 500 dipendenti;
b) le imprese e gli enti produttori di rifiuti speciali non pericolosi, di cui all'art. 184, comma 3, lettere c), d) e g) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che hanno più di 500 dipendenti;
c) le imprese e gli enti che raccolgono o trasportano rifiuti speciali a titolo professionale autorizzati per una quantità annua complessivamente trattata superiore a 3.000 tonnellate;
d) i soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettere c) e d) del decreto ministeriale 18 febbraio 2011, n. 52.
e) i soggetti di cui all'art. 3 del decreto ministeriale 18 febbraio 2011, n. 52, non menzionati nei commi da 1 a 5 del presente articolo, nonché per i soggetti di cui all'art. 4 del decreto ministeriale 18 febbraio 2011, n. 52.
Proroga al 1° ottobre 2011
Il termine di cui sopra è prorogato al 1° ottobre 2011 per:
a) i produttori di rifiuti di cui all'art. 3, comma 1, lettera a) del decreto ministeriale 18 febbraio 2011, n. 52, che hanno da 251 a 500 dipendenti;
b) le imprese e gli enti produttori di rifiuti speciali non pericolosi, di cui all'art. 184, comma 3, lettere c), d) e g) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che hanno da 251 a 500 dipendenti;
c) i comuni, gli enti e le imprese che gestiscono i rifiuti urbani della regione Campania.
Proroga al 2 novembre 2011
Il termine di cui sopra è prorogato al 2 novembre 2011 per:
a) i produttori di rifiuti di cui all'art. 3, comma 1, lettera a) del decreto ministeriale 18 febbraio 2011, n. 52, che hanno da 51 a 250 dipendenti;
b) le imprese e gli enti produttori di rifiuti speciali non pericolosi, di cui all'art. 184, comma 3, lettere c), d) e g) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, che hanno da 51 a 250 dipendenti.
Proroga al 1° dicembre 2011
Il termine di cui sopra è prorogato al 1° dicembre 2011 per:
a) i produttori di rifiuti di cui all'art. 3, comma 1, lettera a) del decreto ministeriale 18 febbraio 2011, n. 52, che hanno da 11 a 50 dipendenti;
b) le imprese e gli enti produttori di rifiuti speciali non pericolosi, di cui all'art. 184, comma 3, lettere c), d) e g) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che hanno da 11 a 50 dipendenti;
c) le imprese e gli enti che raccolgono o trasportano rifiuti speciali a titolo professionale autorizzati per una quantità annua complessivamente trattata fino a 3.000 tonnellate.
Proroga al 2 gennaio 2012
Il termine di cui all'art. 12, comma 2 del D.M. 17 dicembre 2009, come modificato dall'art. 1, comma 1, lettera b) del D.M. 28 settembre 2010, e dal decreto ministeriale 22 dicembre 2010, è prorogato al 2 gennaio 2012 per i produttori di rifiuti di cui all'art. 3, comma 1, lettera a) del decreto ministeriale 18 febbraio 2011, n. 52, che hanno fino a 10 dipendenti.
Fonte: Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
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