DURC - SINTESI DELLE LEGGI E DELLE NORMATIVE


DURC - SINTESI DELLE LEGGI E DELLE NORMATIVE
venerdì 5 agosto 2011
OBBLIGATORIETÀ DEL DURC
Circolare del Ministero del Lavoro n. 35 del 08/10/2010
DM 24/10/2007 e circolari del Ministero del Lavoro n. 5 e n. 34 del 2008
D.Lgs 276/2003 “Legge Biagi”
D.Lgs 251/2004 (Gazzetta Ufficiale 11/10/2004 n. 239):
regolamentazione delle opere di edilizia pubblica e di edilizia privata.
Legge 266/2002 – art. 2:
obbligatorietà del DURC per i lavori pubblici, a integrazione di quanto già stabilito in materia di appalti pubblici dalla Legge 55/1990 – art. 18 – e dal D.P.C.M. 55/1991 – art. 9.
D.Lgs. 276/2003 – art. 86 comma 10:
obbligatorietà del DURC per i lavori privati oggetto di concessione edilizia o denuncia inizio attività (D.I.A.).
Convenzione 15 aprile 2004 sottoscritta presso il Ministero del Lavoro:
costituzione su tutto il territorio nazionale degli sportelli provinciali atti al rilascio del DURC; viene stabilito che gli sportelli avranno sede presso le Casse Edili.
Circolare 230/2005 del Ministero del Lavoro:
testo congiunto che riepiloga ambito e modalità di applicazione del DURC.
Comunicazione congiunta INPS/INAIL/CASSA EDILE Brescia, 28/11/2005:
entrata in vigore del DURC a partire dal 2 gennaio 2006.
CHIARIMENTI E PRECISAZIONI:
VALIDITÀ DEL DURC
Decreto Legge 273 del 30/12/2005
DM 24/10/2007 e circolari del Ministero del Lavoro n. 5 e n. 34 del 2008
Circolare INAIL n. 7 del 05/02/2008
Circolare del Ministero del Lavoro n. 35 del 08/10/2010
LAVORI PRIVATI
validità 90 giorni
Il 2 Febbraio 2006 è stato convertito in legge il Decreto Legge n° 273 del 30 Dicembre 2005 con l’inserimento di un maxiemendamento che prevede l’estensione della validità temporale del D.U.R.C. per i LAVORI PRIVATI da 30 a 90 giorni.
La nuova normativa è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale il 28 febbraio 2006 ed è entrata in vigore con decorrenza 1° marzo 2006.
AGEVOLAZIONI / FINANZIAMENTI / SOVVENZIONI
validità 30 giorni
Il DM 24/10/2007 stabilisce che il DURC ha validità mensile se richiesto per:
agevolazioni normative e contributive in materia di lavoro e legislazione sociale
finanziamenti e sovvenzioni previste dalla normativa comunitaria.
APPALTI PUBBLICI: LAVORI / SERVIZI / FORNITURE
I DURC emessi per un lavoro pubblico non possono essere utilizzati per fini diversi da quello della richiesta.
Al momento della partecipazione a una gara d’appalto e fino alla sua aggiudicazione, l’impresa può autocertificare l’assolvimento degli obblighi contributivi (art. 38, comma 2, del D. Lgs. 163/2006; artt. 43 e 46 D.P.R. 445/2000).
Dopo l’aggiudicazione, le autocertificazioni presentate dalle imprese esecutrici dovranno essere verificate dall’Ente Appaltante, richiedendo un DURC.
Il DURC va poi richiesto per tutte le altre fasi dell’appalto (art. 38, comma 3, e art. 118, comma 6, del D.Lgs. 163/2006).
La validità è legata allo specifico appalto ed è limitata alla fase dell’appalto per cui il DURC è stato richiesto.
AGGIUDICAZIONE GARE D’APPALTO:
il Durc ha validità trimestrale rispetto alla specifica procedura per la quale è stato richiesto.
La stazione appaltante che ha richiesto un Durc per la verifica dell’autodichiarazione di un’impresa, relativamente a quell’appalto può utilizzare lo stesso Durc anche per l’aggiudicazione della gara e la stipula del contratto, purché non siano trascorsi più di 3 mesi fra la data di emissione del Durc e la data di aggiudicazione della gara o la stipula del contratto.
SAL / LIQUIDAZIONE FINALE / LIQUIDAZIONE FATTURE:
il Durc ha validità trimestrale ai fini del pagamento.
La stazione appaltante ha l’obbligo di richiedere un Durc per ogni SAL, per la liquidazione finale dell’appalto e per la liquidazione di ogni fattura relativa a servizi o forniture.
Se, entro 3 mesi dalla data di emissione del Durc, la stazione appaltante non riesce a effettuare il pagamento di quel SAL (o di quella fattura o di quella liquidazione finale) deve richiedere un nuovo Durc, sempre riferito a quel SAL (o a quella fattura o a quella liquidazione finale).
SOA / ISCRIZIONE ALBO FORNITORI
il Durc ha validità trimestrale
Come per i lavori pubblici, anche i DURC richiesti per ottenere un’attestazione SOA o l’iscrizione all’Albo Fornitori sono legati esclusivamente al motivo della richiesta e non possono essere utilizzati per fini diversi da quelli della richiesta.
APPALTI IN ECONOMIA: LAVORI / SERVIZI / FORNITURE
Risposta del Ministero del Lavoro protocollo n. 25/I/0002599 del 20/02/2009 all’interpello n. 10/2009
Circolare del Ministero del Lavoro n. 35 del 08/10/2010.
Il Durc va richiesto per ogni contratto pubblico, a prescindere dall’importo del contratto e dalla procedura di selezione adottata.
Va richiesto anche nel caso di acquisti in economia o di modesta entità quando la prestazione è affidata a terzi (cottimo fiduciario o affidamento diretto).
Ai fini del pagamento, nel caso di ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI BENI E SERVIZI per cui è consentito l’affidamento diretto, il Durc ha validità trimestrale in relazione all’oggetto invece che allo specifico contratto.
Per servizi e forniture di modesta entità normalmente non viene stipulato un contratto: vengono direttamente pagate le fatture alla ditta che esegue il servizio o fornisce il prodotto.
In questi casi il Durc sarà legato all'oggetto del servizio o della fornitura (non al contratto che non c'è).
LAVORATORI AUTONOMI E IMPRESE ARTIGIANE – OBBLIGO DEL DURC
DM 24/10/2007
Circolare del Ministero del Lavoro n. 5 del 2008
Nel settore dell’edilizia, a differenza di quanto precedentemente espresso nella Circolare n. 3144 del 22/12/2005 del Ministero del Lavoro e nella Circolare INPS n. 9 del 27/1/2006, il DM 24/10/2007 impone l’obbligo del Durc anche ai lavoratori autonomi e alle imprese artigiane senza dipendenti, sia nell’ambito degli appalti pubblici (lavori, servizi e forniture) sia in quello dei lavori privati.
In questi casi il Durc viene rilasciato solo da INPS e INAIL.
IMPRESE CON IMPIEGATI, MA SENZA OPERAI
Risposta del Ministero del Lavoro n. 3937 del 13/02/2009 all’interpello n. 56/2008
Il Ministero del Lavoro ribadisce che le imprese che non occupano operai, ma esclusivamente personale amministrativo o tecnico, non hanno obbligo di iscrizione alla Cassa Edile, anche se inquadrate o inquadrabili nel settore dell’edilizia.
Tuttavia, competente al rilascio del Durc è la Cassa Edile.
DURC PER APPALTI DI FORNITURE E SERVIZI
Circolare CNCE n. 27 del 10/12/2009
Circolare CNCE n. 2 del 11/01/2010
Dal 1° gennaio 2010 anche le Casse Edili sono abilitate a gestire le richieste di Durc per appalti di forniture e servizi.
Il rilascio del Durc a imprese edili per queste tipologie di richieste va gestito con la stessa procedura e le medesime regole previste per gli appalti di lavori pubblici.
PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI: OBBLIGO DI RICHIEDERE IL DURC
Decreto Anticrisi 185/2008 legge di conversione 2/2009 art. 16 e art. 16bis
D.Lgs 07/03/2005 n.82 Codice dell’Amministrazione Digitale – art.47 punto 3
Circolare INAIL prot.600010.04.02.2009.0002724 del 04/02/2009
Dopo la conversione in Legge del Decreto Anticrisi, la circolare INAIL del 04.02.2009 ribadisce che “l'obbligo di richiedere il DURC in tutti i casi di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture è diventato a esclusivo carico delle stazioni appaltanti”.
Le Stazioni Appaltanti devono acquisire d’ufficio il Durc e possono farlo anche attraverso strumenti informatici.
Il Codice dell’Amministrazione Digitale prevede che le amministrazioni pubbliche istituiscano una casella di posta elettronica certificata (PEC).
VERIFICA DELL’AUTOCERTIFICAZIONE
Circolare 848/2004 del Ministero del Lavoro
Le imprese edili non possono autocertificare la regolarità contributiva in sostituzione del DURC (non possono ricorrere a una dichiarazione sostitutiva ex D.P.R. 445/2000 – art.46).
Pertanto:
per lavori privati: le imprese esecutrici dei lavori dovranno presentare il DURC prima dell’inizio dei lavori;
per appalti pubblici: al momento della partecipazione alla gara e fino alla sua aggiudicazione, l’impresa può autocertificare l’assolvimento degli obblighi contributivi (art. 38, comma 2 D. Lgs 163/2006; art. 43 e 46 D.P.R. 445/2000); dopo l’aggiudicazione, le autocertificazioni presentate dalle imprese esecutrici dovranno sempre essere verificate dalla Stazione Appaltante richiedendo un DURC.
LAVORI PRIVATI
SOSPENSIONE DELL’EFFICACIA DEL PERMESSO DI COSTRUIRE O DELLA D.I.A.
D.Lgs 251/2004
D.Lgs 81 del 09.04.2008
Per i lavori privati, il committente deve trasmettere all’Amministrazione Comunale, prima dell’inizio dei
lavori, la documentazione di ogni impresa esecutrice relativa all’idoneità tecnicoprofessionale:
1. iscrizione alla Camera di Commercio,
2. iscrizione agli Istituti Previdenziali e alla Cassa Edile,
3. applicazione del contratto collettivo di settore,
4. Durc,
5. organico medio annuo, distinto per qualifica.
Nel caso di variazione dell’impresa esecutrice, va inoltrato all’Amministrazione Comunale il DURC
dell’impresa che materialmente eseguirà i lavori.
La mancanza del DURC o l’attestazione di irregolarità contributiva contenuta nel DURC comportano la sospensione dell’efficacia del permesso di costruire o della D.I.A.
APPALTI PUBBLICI
PAGAMENTO DEL DEBITO DELL’IMPRESA A INPS/INAIL/CASSA EDILE
Codice dei Contratti Pubblici D.Lgs 12 aprile 2006 n. 163 ) art. 40 punto d) art. 118 punto 6)
Regolamento del Codice dei Contratti Pubblici D.P.R. 207/10 art. 4 comma 2
L'impresa appaltatrice e' tenuta a osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dal contratto collettivo nazionale e da quello territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono i lavori.
Fra i requisiti di ordine generale necessari per eseguire lavori pubblici, è necessario che l’impresa risulti regolare dal punto di vista contributivo e contrattuale anche nei confronti degli enti previdenziali e assicurativi, compresa la Cassa Edile.
Se una Pubblica Amministrazione riceve un Durc negativo per appalti di lavori pubblici dovuto all’irregolarità contributiva dell’imprese appaltatrice o subappaltatrice, il Responsabile del procedimento è tenuto a trattenere dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza segnalata nel Durc e a versarlo direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa la Cassa Edile.
RESPONSABILITÀ IN SOLIDO
Codice dei Contratti Pubblici D.Lgs 12 aprile 2006 n. 163 art. 118 punto 6)
D.L. 223/2006 – art. 35 (Decreto Bersani) – Legge n. 296 del 27/12/2006
L. 248/2006 – art. 35 (Decreto ViscoBersani)
D.Lgs. 251/2004 – art. 6 / D.Lgs. 276/2003 – art. 29
L. 55/1990 – art. 18
L. 1369/1960 – art. 3
Codice Civile – artt. 16551677
Piena responsabilità solidale (biennale) fra:
A) COMMITTENTE e APPALTATORE/SUBAPPALTATORE,
B) APPALTATORE e SUBAPPALTATORE.
L’ente committente è responsabile in solido con l’impresa appaltatrice e le eventuali imprese subappaltatrici, relativamente al cantiere oggetto dell’appalto, nel limite di 2 anni dalla cessazione dell’appalto.
L’impresa appaltatrice è responsabile in solido con le imprese subappaltatrici, relativamente al cantiere oggetto del subappalto, nel limite di 2 anni dalla cessazione dell’appalto.
La responsabilità solidale riguarda:
1. il pagamento delle retribuzioni dei lavoratori impiegati nell’appalto,
2. i versamenti dei relativi contributi previdenziali, assicurativi e delle ritenute fiscali.
Nel settore edile vanno considerati in regime di responsabilità solidale anche le quote da versare alle Casse Edili, in quanto costituite da:
retribuzione differita (GNF: gratifica natalizia e ferie),
contributi assicurativoprevidenziali.
GARA D’APPALTO - CONTESTAZIONE DEL DURC: OBBLIGO A CARICO DELL’IMPRESA
Consiglio di Stato V sezione Decisione n. 5936/2010 del 24/08/2010
La stazione appaltante che riceve un Durc negativo per l’aggiudicazione di una gara di appalto non ha
l’obbligo di svolgere accertamenti sull’entità e la natura delle irregolarità contributive segnalate nel Durc.
Semmai è l’impresa che deve contestare immediatamente le risultanze del Durc e ottenere le eventuali rettifiche prima che venga decisa la sua esclusione dalla gara.
IMPRESE IRREGOLARI: INVITO ALLA REGOLARIZZAZIONE
DM 24/10/2007
Circolare INAIL n. 7 del 05/02/2008
Circolare CNCE n. 4 del 12/03/2010
I debiti contributivi sono sempre regolarizzabili
(esclusi i casi per verifica di autocertificazione e partecipazione a gare d’appalto).
Prima di rilasciare un Durc irregolare, gli Enti Previdenziali devono invitare l’impresa a regolarizzarsi entro 15 giorni dalla data della comunicazione.
L’INAIL, con circolare n. 7 del febbraio 2008, ritiene che “l’invito a regolarizzare non sia soggetto a particolari requisiti di forma (ad es. raccomandata A/R), tenuto conto delle esigenze di definire il procedimento con esito positivo nel minor tempo possibile”.
La CNCE, con comunicazione n. 376 del 12/12/2008, imponeva l’invito alla regolarizzazione con raccomandata A/R, ma le implementazioni dello Sportello Unico del 12 marzo 2010 (versione 3.5.1.19) consentono, come alternativa alla raccomandata, l’invio di un fax o di un’email a mezzo PEC.
LIMITI DI ASSUNZIONE CON CONTRATTO PART TIME
Interpello al Ministero del Lavoro n. 8 del 03.03.2011
L’impresa che assume operai con contratto part time, superando i limiti previsti dal CCNL 18/06/2008 e successive modifiche del 19/09/2010, dovrà versare agli enti previdenziali (compresa la Cassa Edile) una contribuzione virtuale come se l’operaio lavorasse a tempo pieno.
L’impresa che non rispetterà i limiti per le assunzioni part time senza versare la contribuzione virtuale sarà considerata irregolare anche ai fini del rilascio del Durc.
STAMPA DEL DURC SU CARTA FILIGRANATA
Circolare CNCE n. 347 del 04/04/2008
Al fine di evitare falsificazioni, dal 21 luglio 2008 i Durc emessi dalle Casse Edili vengono stampati su carta filigranata che riporta il logo della CNCE.
Fonte: Cassa Edile Brescia
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