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    <title>NEWS</title>
    <link>http://www.grinart.it/snc/News/News.html</link>
    <description>ARCHIVIO NEWS</description>
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      <title>Manifestazioni fieristiche, chiarimenti sospensione art.14 D.Lgs 81/08</title>
      <link>http://www.grinart.it/snc/News/Voci/2012/2/4_Manifestazioni_fieristiche,_chiarimenti_sospensione_art.14_D.Lgs_81_08.html</link>
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      <pubDate>Sat, 4 Feb 2012 16:26:03 +0100</pubDate>
      <description>ROMA – Pubblicata dal ministero del Lavoro e delle politiche sociali la “Nota 9 gennaio 2012, n. 337 – Manifestazioni fieristiche – effetti del provvedimento di sospensione e della mancata revoca – art. 14, D.Lgs. n. 81/2008”.&lt;br/&gt;La nota fa riferimento al provvedimento di sospensione nel quale è incorsa un’impresa fieristica in merito all’articolo 14 del del D.Lgs. 81/08 (Disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori). Che abbia quindi subito un “provvedimento di sospensione esplica i propri effetti in relazione alla sola parte di attività imprenditoriale interessata dalle violazioni conseguenti all’impiego di manodopera in nero in misura pari o superiore al 20%, ovvero concernenti condotte gravi e reiterate in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.&lt;br/&gt;La nota ministeriale chiarisce: “È stato, pertanto, chiarito che l’effetto sospensivo del provvedimento risulta circoscritto alla singola unità produttiva nell’ambito della quale sono stati riscontrati i presupposti per l’adozione dello stesso e non possa, invece, trovare applicazione nei confronti di ulteriori attività svolte dalla medesima impresa in diversi luoghi di lavoro.&lt;br/&gt;Tale soluzione interpretativa, in linea con le finalità cautelari e sanzionatone che caratterizzano l’adozione del provvedimento in esame consente, dunque, di ritenere che la mancata revoca del provvedimento di sospensione, relativo all’attività imprenditoriale svolta all’interno di uno stand di manifestazione fieristica, non precluda alla medesima impresa la possibilità di partecipare ad altre e diverse fiere. Ciò in quanto quest’ultime debbono considerarsi quali distinti luoghi di lavoro, pur avendo sede nella medesima Provincia.&lt;br/&gt;Come precisato con circolare sopra indicata, l’eventuale provvedimento interdittivo alla contrattazione con le Pp.Aa. quale ulteriore strumento di carattere sanzionatorio, accessorio al provvedimento di sospensione, si riferisce, al contrario, all’impresa nel suo complesso ovvero a tutte le attività espletate dalla stessa nei confronti di qualsiasi Amministrazione pubblica”.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Info: &lt;a href=&quot;http://olympus.uniurb.it/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=6507:2011nota337minlav&amp;catid=6:prassi-amministrativa&amp;Itemid=69&quot;&gt;ministero del Lavoro e delle politiche sociali nota 9 gennaio 2012, n. 337&lt;/a&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Fonte: Quotidiano SICUREZZA.it</description>
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    <item>
      <title>Terza Relazione Intermedia sul fenomeno degli infortuni sul lavoro </title>
      <link>http://www.grinart.it/snc/News/Voci/2012/2/3_Terza_Relazione_Intermedia_sul_fenomeno_degli_infortuni_sul_lavoro.html</link>
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      <pubDate>Fri, 3 Feb 2012 20:44:39 +0100</pubDate>
      <description>Approvata il 17 gennaio 2012 dalla Commissione parlamentare di inchiesta sugli infortuni sul lavoro.&lt;br/&gt;La Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno degli infortuni sul lavoro, con particolare riguardo alle cosiddette “morti bianche”, istituita con deliberazione del Senato del 24 giugno 2008, ha approvato all’unanimità, nella seduta del 17 gennaio 2012, la Terza relazione Intermedia sull’attività svolta dalla medesima Commissione.&lt;br/&gt; vai al &lt;a href=&quot;http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/47DBA877-A497-41D5-94B7-6D4BC9352897/0/Terza_Relazione_mortibianche_17012012.pdf&quot;&gt;documento&lt;/a&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali </description>
    </item>
    <item>
      <title>Stress lavoro correlato, guida Coordinamento tecnico interregionale - aggiornato gennaio 2012</title>
      <link>http://www.grinart.it/snc/News/Voci/2012/2/2_Stress_lavoro_correlato,_guida_Coordinamento_tecnico_interregionale_-_aggiornato_gennaio_2012.html</link>
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      <pubDate>Thu, 2 Feb 2012 19:28:43 +0100</pubDate>
      <description>ROMA – Pubblicato dal Coordinamento tecnico interregionale della prevenzione nei luoghi di lavoro una manuale a titolo “Indicazioni per la corretta gestione del rischio e per l’attività di vigilanza alla luce della lettera circolare del 18 novembre 2010 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali”. Un documento tecnico assolutamente rilevante, che affronta ogni aspetto normativo, operativo, pratico riguardante la gestione del rischio stress lavoro correlato. La sua valutazione, le attività preventive, il rapporto datore di lavoro, lavoratori, organi di vigilanza.&lt;br/&gt;Un documento impostato nella forma di FAQ,  la cui stesura è stata coordinata da Fulvio D’Orsi (Regione Lazio) e che è frutto del lavoro di sintesi e di revisione del Coordinamento interregionale PISLL e del suo sottogruppo che il 14 giugno 2011 ha aperto i lavori per la stesura chiudendoli lo scorso dicembre.&lt;br/&gt;Richiama gli obblighi inerenti lo stress lavoro correlato a partire dal Testo unico sulla sicurezza sul lavoro, passando per le guide operative del Coordinamento tecnico interregionale PISLL stesso, la lettera circolare ministeriale del 18 novembre 2010, il manuale INAIL – ex ISPESL del maggio 2011.&lt;br/&gt;Una pubblicazione “che riguarda, in attuazione del mandato, i requisiti minimi che le valutazioni devono soddisfare, i criteri per l’individuazione delle azioni correttive, i criteri per il controllo delle aziende da parte degli organi di vigilanza; nonché alcune indicazioni sul ruolo dei Servizi di prevenzione e sicurezza, le risorse professionali e la formazione degli operatori”.&lt;br/&gt;Queste le voci sommarie in indice: “Aspetti generali”, “Principi generali della valutazione dello stress lavoro-correlato”, “La partecipazione dei lavoratori”, “La valutazione preliminare”, “Misure correttive e azioni di miglioramento”, “La valutazione approfondita”, Verifica e monitoraggio”, Il medico competente e la sorveglianza sanitaria”, Indicazioni per la vigilanza”.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Info: &lt;a href=&quot;http://olympus.uniurb.it/images/stories/regioni-stress-faq-2012.pdf&quot;&gt;Indicazioni per la corretta gestione del rischio e per l’attività di vigilanza alla luce della lettera circolare del 18 novembre 2010 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali&lt;/a&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Fonte: Quotidiano SICUREZZA.it</description>
    </item>
    <item>
      <title>Imprese che utilizzano amianto, invio della relazione annuale</title>
      <link>http://www.grinart.it/snc/News/Voci/2012/2/1_Imprese_che_utilizzano_amianto,_invio_della_relazione_annuale.html</link>
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      <pubDate>Wed, 1 Feb 2012 19:36:41 +0100</pubDate>
      <description>Entro il 28 febbraio di ogni anno le imprese che utilizzano amianto nei processi produttivi o che svolgono attività di smaltimento o di bonifica devono inviare la relazione annuale alle regioni, alle province autonome di Trento e di Bolzano e alle unità sanitarie locali.&lt;br/&gt;L'art. 9, comma 1 e 3, della legge 27 marzo 1992 n. 257 (e modifiche ex D.Lgs. 3 agosto 2009 n. 106) prevede che le imprese utilizzanti l’amianto nei processi produttivi o svolgenti attività di smaltimento o di bonifica l’obbligo di redigere una che riassuma l'attività svolta e fornisca elementi conoscitivi utili circa:&lt;br/&gt;1) i tipi e i quantitativi di amianto utilizzati e dei rifiuti di amianto che sono oggetto di attività di smaltimento o bonifica;&lt;br/&gt;2) le attività svolte, i procedimenti applicati, il numero e i dati anagrafici degli addetti, il carattere e la durata delle loro attività e le esposizioni all'amianto alle quali sono stati esposti;&lt;br/&gt;3) le caratteristiche degli eventuali prodotti contenenti amianto;&lt;br/&gt;4) le misure adottate ai fini della tutela della salute dei lavoratori e dell'ambiente. Le imprese debbono rispondere ad ogni quesito posto, anche se in modo negativo, per consentire da parte dell’Ente Pubblico un puntuale controllo di qualità sugli elementi informativi comunicati.&lt;br/&gt;Il modello si compone di quattro parti:&lt;br/&gt;- lettera accompagnatoria la relazione;&lt;br/&gt;- scheda informativa;&lt;br/&gt;- scheda cantiere per matrice friabile;&lt;br/&gt;- elenco addetti impegnati negli interventi.&lt;br/&gt;Le imprese che detengono ovvero esplicano attività di smaltimento o di bonifica dell'amianto inviano alle Regioni ed alle Province Autonome di Trento e di Bolzano o alle strutture territoriali da esse individuate.&lt;br/&gt;Le imprese interessate debbono inviare le suddette relazioni entro il 28 febbraio di ogni anno successivo all'anno solare di riferimento, ancorché a tale data abbiano cessato le attività soggette all'obbligo di relazione.&lt;br/&gt;A carico dei trasgressori che non presentano la relazione annuale è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.582,28 ad euro 5.164,57.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Per approfondire: &lt;a href=&quot;http://www.ispesl.it/amianto/amianto/leggi/normat/L_257_2.htm&quot;&gt;Legge 27 marzo 1992 n. 257&lt;/a&gt; &lt;br/&gt;&lt;a href=&quot;http://www.ispesl.it/amianto/amianto/leggi/normat/giuri.htm&quot;&gt;MINISTERO INDUSTRIA circolare 17 febbraio 1993, n. 124976&lt;/a&gt;&lt;br/&gt;Fonte: INAIL – ex ISPESL</description>
    </item>
    <item>
      <title>Accertamenti emissione acustica attrezzature da aperto, pubblicato in G.U. il Decreto del 4 ottobre 2011</title>
      <link>http://www.grinart.it/snc/News/Voci/2012/1/30_Accertamenti_emissione_acustica_attrezzature_da_aperto,_pubblicato_in_G.U._il_Decreto_del_4_ottobre_2011.html</link>
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      <pubDate>Mon, 30 Jan 2012 20:09:49 +0100</pubDate>
      <description>ROMA - Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23-01-2012  il decreto del ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare del 4 ottobre 2011 recante “Definizione dei criteri per gli accertamenti di carattere tecnico nell’ambito del controllo sul mercato di cui all’art. 4 del decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 262 relativi all’emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all’aperto”.&lt;br/&gt;Il decreto  stabilisce i criteri per l’espletamento della verifica che le aziende responsabili dell’immissione in commercio delle macchine abbiano ottemperato alle prescrizioni del d. lgs. n. 262/2002. Nel decreto si stabilisce pertanto chi dovrà effettuare i controlli e quali saranno le procedure cui dovrà attenersi.&lt;br/&gt;Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare affida il controllo sul mercato all’&lt;a href=&quot;http://www.isprambiente.gov.it/site/it-It/Archivio/Notizie_e_Novit%C3%A0_normative/Novit%C3%A0_Normative/Documenti/5662_emissioni_acustiche.html&quot;&gt;ISPRA&lt;/a&gt;, Istituto superiore per la protezione e la ricerca  ambientale, e designa il responsabile del controllo sul mercato, figura che, entro il 31 marzo di ogni anno avrà il compito di predisporre un report su base annuale con i risultati dell’attività svolta e  definirà  gli obiettivi strategici per l’annualità successiva.&lt;br/&gt;Le procedure di verifica descritte nell’art.3 attengono primariamente l’analisi della documentazione di ogni macchinario e, in caso di incongruenze o mancanze, l’eventuale esecuzione di test.&lt;br/&gt;In merito, nell’allegato I sono dettagliatamente descritti i criteri di valutazione dei livelli di potenza sonora misurati per un lotto di macchine e quindi “come controllare se il livello di potenza sonora garantito dall’azienda responsabile dell’immissione in commercio sia statisticamente corrispondente ai livelli di potenza sonora misurati in prova e, nel caso di macchine soggette a limite di emissione acustica, come verificare se sia rispettato il livello ammesso di potenza sonora fissato dal decreto.”&lt;br/&gt;Per quanto riguarda le disposizioni generali per l’attività ispettiva ecco quanto esplicitamente disposto nell’allegato II:&lt;br/&gt;	I.	La verifica ispettiva è improntata a principi di  trasparenza e collaborazione.&lt;br/&gt;	I.	La verifica ispettiva ha inizio con una riunione tra gli ispettori ed i rappresentanti indicati dalla direzione aziendale allo scopo di presentare gli obiettivi del sopralluogo e le modalità con cui esso viene condotto.&lt;br/&gt;	I.	Durante l’ispezione è assicurato lo scambio di informazioni tra gli ispettori ed i rappresentanti dell’azienda.&lt;br/&gt;	I.	Nel caso in cui gli ispettori ritengano opportune alcune prove di misura, è auspicabile  che queste si svolgano sul posto, preferibilmente con la strumentazione e gli operatori dell’azienda.&lt;br/&gt;	I.	La verifica ispettiva viene conclusa da una riunione in cui gli ispettori illustrano ai rappresentanti dell’azienda i  risultati  del sopralluogo.&lt;br/&gt;	I.	Gli ispettori redigono, infine, il  rapporto  ispettivo in cui riportano  anche  le  osservazioni dei rappresentanti dell’azienda relativamente alla condotta ed ai  risultati  della  verifica,  e  ne rilasciano copia ai rappresentanti dell’azienda.&lt;br/&gt;	I.	ISPRA rende disponibili i dati del controllo sul mercato in  una pagina all’interno  del  proprio  sito  web  al  fine  di  diffondere l’informazione in materia ambientale.”&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Per approfondire: &lt;a href=&quot;http://www.gazzettaufficiale.biz/atti/2012/20120018/12A00588.htm&quot;&gt;Gazzetta n. 18 del 23 gennaio 2012 DECRETO 4 ottobre 2011&lt;/a&gt;&lt;br/&gt;&lt;a href=&quot;http://gazzette.comune.jesi.an.it/2002/273/12.htm&quot;&gt;Gazzetta Ufficiale N. 273 del 21 Novembre 2002 DECRETO LEGISLATIVO 4 settembre 2002 n. 262&lt;/a&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Fonte: Quotidiano SICUREZZA.it</description>
    </item>
    <item>
      <title>L'uso in sicurezza delle piattaforme di lavoro elevabili</title>
      <link>http://www.grinart.it/snc/News/Voci/2012/1/27_Luso_in_sicurezza_delle_piattaforme_di_lavoro_elevabili.html</link>
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      <pubDate>Fri, 27 Jan 2012 19:39:30 +0100</pubDate>
      <description>Maurizio Magri - Ingegnere, Responsabile U.O. Vigilanza Tecnica della Direzione Regionale del Lavoro di Torino&lt;br/&gt;Definizioni e caratteristiche&lt;br/&gt;Le piattaforme di lavoro elevabili (abbreviato P.L.E. o «cestello» in gergo tecnico) sono attrezzature che negli ultimi anni hanno avuto sempre più diffusione per l’esecuzione di lavori in quota, sia nei cantieri edili sia in altri luoghi di lavoro.&lt;br/&gt;Il mercato, infatti, offre oggi una completa gamma di modelli che soddisfano ogni tipo di esigenza, potendo contare su soluzioni che comprendono piattaforme con diversi sistemi di elevazione e di traslazione. Anche sulla scorta di quanto previsto dalla norma di prodotto UNI EN 280, si definisce Piattaforma di Lavoro Elevabile (P.L.E.) «l’attrezzatura [secondo la definizione del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. «Testo Unico»] o la macchina [secondo la definizione del D.Lgs. n. 17/ 2010 «Direttiva Macchine»] destinata a spostare persone in posizioni di lavoro in quota [attività lavorativa che espone il lavoratore al rischio di caduta da una quota posta ad altezza superiore a 2 m rispetto ad un piano stabile], dalle quali i lavoratori svolgano mansioni esclusivamente dalla piattaforma stessa, con la particolarità che le persone accedano ed escano dalla piattaforma solo attraverso una posizione di accesso ben definita e indicata dal costruttore.»&lt;br/&gt;In particolare la P.L.E. si differenzia dall’ascensore di cantiere per l’impossibilità di salire e scendere dall'attrezzatura in diversi piani definiti nello spazio, così come si differenza dalla piattaforma automatica autosollevante per la caratteristica di mobilità insita nell’attrezzatura.&lt;br/&gt;Partendo dalle tipologie presenti sul mercato, è utile conoscere le possibili classificazioni dell’attrezzatura, anche ai fini della loro scelta, in relazione al tipo di sistema di elevazione o al tipo di sistema di traslazione. Possiamo combinare i due distinti sistemi di classificazione nella medesima macchina per soddisfare tutte le necessità lavorative; ad esempio è frequente incontrare P.L.E. sia articolate che telescopiche per ottenere maggiore versatilità d’impiego.&lt;br/&gt;In base al meccanismo di elevazione, le piattaforme di lavoro elevabili posso essere infatti classificate come: &lt;br/&gt;- di tipo articolato&lt;br/&gt;- di tipo telescopico &lt;br/&gt;	-	di tipo pantografo. &lt;a href=&quot;http://www.dplmodena.it/altri/Uso%20in%20sicurezza%20delle%20piattaforme%20di%20lavoro%20elevabili%20-%20Magri.pdf&quot;&gt;... continua ... &lt;/a&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Fonte: DPL Modena</description>
    </item>
    <item>
      <title>Verifica periodica attrezzature, nuova proroga decreto 11 aprile 2011</title>
      <link>http://www.grinart.it/snc/News/Voci/2012/1/25_Verifica_periodica_attrezzature,_nuova_proroga_decreto_11_aprile_2011.html</link>
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      <pubDate>Wed, 25 Jan 2012 19:36:00 +0100</pubDate>
      <description>ROMA – Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 24 gennaio 2012 il “Decreto 20 gennaio 2012 Differimento dell’entrata in vigore del decreto 11 aprile 2011, recante disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’All. VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché i criteri per l’abilitazione dei soggetti di cui all’art. 71, comma 13, del medesimo decreto legislativo”.&lt;br/&gt;Il decreto arriva a prorogare fino a 390 giorni l’entrata in vigore del Decreto 11 aprile 2011. Ricordiamo che lo stesso decreto aveva ricevuto proroga il 22 luglio 2011, vedendo la sua entrata in vigore fissata a 270 giorni anziché gli originari 90 dalla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Scadenza che calcolando 270 giorni dal 29 aprile 2011, giorno della pubblicazione del decreto in G.U. avrebbe avuto termine alla fine di questo mese.&lt;br/&gt;Lo slittamento arriva anche dopo il parere favorevole conferito a riguardo dalla Conferenza permanente Stato Regioni riunitasi nella seduta del 19 gennaio 2012. “Considerata la necessità di provvedere al completamento delle attività di cui all’art. 3, comma 1, del decreto ministeriale 11 aprile 2011 anche al fine di garantire la piena coerenza di esse con il processo di integrazione in atto a seguito della soppressione dell’ISPESL e della contestuale attribuzione delle relative competenze all’INAIL, ai sensi dell’art. 7, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122; considerata altresì la necessità di provvedere al completamento dell’attività istruttoria delle numerose richieste di abilitazione pervenute; sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 19 gennaio 2012″, “Il decreto ministeriale 11 aprile 2011 è modificato come segue: all’art. 6, dopo il comma 2, le parole 270 giorni dopo sono sostituite dalle seguenti: 390 giorni dopo”.&lt;br/&gt;Il decreto dovrebbe quindi, dopo le ultime disposizioni, entrare in vigore entro la fine di maggio 2012.&lt;br/&gt;Info: &lt;a href=&quot;http://olympus.uniurb.it/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=6457:ministero-del-lavoro-e-delle-politiche-sociali-decreto-20-gennaio-2012-differimento-dellentrata-in-vigore-del-dm-1142011-recante-ldisciplina-delle-modalita-di-effettuazione-delle-verifiche-periodiche-di-cui-allall-vii-del-dlgs-812008-&amp;catid=5:normativa-italiana&amp;Itemid=66&quot;&gt;Differimento dell’entrata in vigore del decreto 11 aprile 2011&lt;/a&gt;.&lt;br/&gt;Leggi anche: &lt;a href=&quot;Voci/2011/7/28_Proroga_-_verifiche_periodiche_delle_attrezzature_di_lavoro.html&quot;&gt;Proroga - verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro&lt;/a&gt;&lt;br/&gt;Fonte: Quotidiano SICUREZZA.it</description>
    </item>
    <item>
      <title>INAIL - Oscillazione del tasso di premio - (aggiornato)</title>
      <link>http://www.grinart.it/snc/News/Voci/2012/1/23_INAIL_-_Oscillazione_del_tasso_di_premio_-_%28aggiornato%29.html</link>
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      <pubDate>Mon, 23 Jan 2012 22:06:20 +0100</pubDate>
      <description>Dopo il primo biennio di attività&lt;br/&gt;OSCILLAZIONE PER PREVENZIONE (art. 24 M.A.T.)&lt;br/&gt;L’INAIL premia con uno “sconto” denominato “oscillazione per prevenzione”, le aziende, operative da almeno un biennio, che eseguono interventi per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro, in aggiunta a quelli minimi previsti dalla normativa in materia (&lt;a href=&quot;http://normativo.inail.it/bdninternet/docs/Dlgs812008.htm&quot;&gt;D.Lgs. 81/2008&lt;/a&gt; e successive modifiche e integrazioni).&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;A cosa serve  L’ “oscillazione per prevenzione” riduce il tasso di premio applicabile all’azienda, determinando un risparmio sul premio dovuto all’INAIL.&lt;br/&gt;In base al decreto ministeriale 3 dicembre 2010, che ha riscritto il testo dell'articolo 24 del D.M. 12.12.2000, la riduzione di tasso è riconosciuta in misura fissa, in relazione al numero dei lavoratori-anno del periodo, come segue:&lt;br/&gt;lavoratori-anno          riduzione&lt;br/&gt;fino a 10                         30%&lt;br/&gt;da 11 a 50                      23%&lt;br/&gt;da 51 a 100                    18%&lt;br/&gt;da 101 a 200                  15%&lt;br/&gt;da 201 a 500                  12%&lt;br/&gt;oltre 500                          7%&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Chi può beneficiarne &lt;br/&gt;Su domanda, tutte le Aziende in possesso dei requisiti per il rilascio della regolarità contributiva ed assicurativa ed in regola con le disposizioni obbligatorie in materia di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro (pre-requisiti). &lt;br/&gt;In aggiunta, è necessario che l’azienda abbia effettuato, nell’anno precedente a quello in cui chiede la riduzione, &lt;a href=&quot;http://www.inail.it/Portale/appmanager/portale/desktop?_nfpb=true&amp;_pageLabel=PAGE_ASSICURAZIONE&amp;nextPage=DATORI_DI_LAVORO/Oscillazioni_del_tasso/info-846731364.jsp&quot;&gt;interventi di miglioramento&lt;/a&gt; nel campo della prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro. &lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Come ottenere la riduzione &lt;br/&gt;L’Azienda deve presentare o spedire all’INAIL, entro il 28 febbraio (29 febbraio in caso di anno-bisestile) dell’anno per il quale la riduzione è richiesta, una domanda su apposito modello predisposto dall’INAIL.&lt;br/&gt;Il &lt;a href=&quot;http://www.inail.it/Portale/appmanager/portale/desktop?_nfpb=true&amp;_pageLabel=PAGE_ASSICURAZIONE&amp;nextPage=MODULISTICA/Download_dei_modelli/index.jsp&quot;&gt;modello&lt;/a&gt; è disponibile presso tutte le &lt;a href=&quot;http://www.inail.it/Portale/appmanager/portale/desktop?_nfpb=true&amp;_pageLabel=PAGE_INAIL&amp;nextPage=Uffici_territoriali/index.jsp&quot;&gt;Sedi INAIL&lt;/a&gt; insieme alla relativa Istruzioni per la compilazione.&lt;br/&gt;La domanda può essere presentata online alla sezione &lt;a href=&quot;http://www.inail.it/Portale/appmanager/portale/desktop?_nfpb=true&amp;_pageLabel=PAGE_CLIENTE&amp;_nfls=false&quot;&gt;Punto Cliente&lt;/a&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Valutazione e decisione &lt;br/&gt;L’INAIL, entro i 120 giorni successivi al ricevimento della domanda, comunica all’azienda, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, il provvedimento adottato adeguatamente motivato. E' stato predisposto un &lt;a href=&quot;http://www.inail.it/Portale/appmanager/portale/desktop?_nfpb=true&amp;_pageLabel=PAGE_ASSICURAZIONE&amp;nextPage=DATORI_DI_LAVORO/Oscillazioni_del_tasso/info161037345.jsp&quot;&gt;elenco&lt;/a&gt; contenente  la documentazione che l'Istituto ritiene utile a dimostrare l'effettuazione degli interventi di miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro riportati nel modello OT24.Tale documentazione viene di norma richiesta, in fase di verifica, alle aziende che presentano l'istanza di riduzione.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Applicazione della riduzione &lt;br/&gt;La riduzione riconosciuta dall'INAIL opera solo per l'anno nel quale è stata presentata la domanda ed è applicata dall’azienda stessa, in sede di regolazione del premio assicurativo dovuto per lo stesso anno. &lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Esempio &lt;br/&gt;La richiesta di riduzione per l’anno 2010 può essere presentata da un’azienda che abbia iniziato la propria attività entro il 1° gennaio 2008. Gli interventi di miglioramento devono essere stati effettuati nell’anno 2009. &lt;br/&gt;La riduzione riconosciuta opera sul tasso di premio del 2010 ed è applicata dall’azienda in sede di regolazione del premio 2010 (autoliquidazione 2011).&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Requisiti &lt;br/&gt;Per quanto riguarda la regolarità in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro, il requisito s'intende realizzato qualora siano osservate tutte le disposizioni obbligatorie con riferimento alla situazione presente alla data del 31 Dicembre dell'anno precedente quello cui si riferisce la domanda.&lt;br/&gt;L'oscillazione per prevenzione (art. 24 M.A.T.), inoltre, rientra tra i &amp;quot;benefici normativi e contributivi&amp;quot; previsti dal D.M. 24 Ottobre 2007.  Pertanto, per fruire della riduzione, è necessario che, al momento della concessione del beneficio, i datori di lavoro siano in possesso dei seguenti  requisiti: &lt;br/&gt;applicazione integrale della parte economica e normativa degli accordi e dei contratti collettivi nazionali e regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, nonché degli altri obblighi di legge;  &lt;br/&gt;inesistenza, a carico del datore di lavoro o del dirigente responsabile, di provvedimenti, amministrativi o giurisdizionali, definitivi in ordine alla commissione delle violazioni, in materia di tutela delle condizioni di lavoro, di cui all'allegato A del Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007 o il decorso del periodo indicato dallo stesso allegato per ciascun illecito (cd. &amp;quot;cause ostative&amp;quot;); &lt;br/&gt;il possesso della regolarità contributiva nei confronti di INAIL e INPS e, per il settore edile, anche delle Casse Edili.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;A chi rivolgersi&lt;br/&gt;Per maggiori informazioni è possibile rivolgersi alle &lt;a href=&quot;http://www.inail.it/Portale/appmanager/portale/desktop?_nfpb=true&amp;_pageLabel=PAGE_INAIL&amp;nextPage=Uffici_territoriali/index.jsp&quot;&gt;Sedi INAIL&lt;/a&gt;.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;a href=&quot;http://www.inail.it/Portale/appmanager/portale/desktop?_nfpb=true&amp;_pageLabel=PAGE_ASSICURAZIONE&amp;nextPage=MODULISTICA/Download_dei_modelli/index.jsp&quot;&gt;Modello di domanda&lt;/a&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Istruzioni operative:&lt;br/&gt;&lt;a href=&quot;http://www.inail.it/Portale/appmanager/portale/desktop?_nfpb=true&amp;_pageLabel=PAGE_NORMATIVA&amp;nextPage=INAIL/Istruzioni_Operative/2011/info558689556.jsp&quot;&gt;nota del 20 ottobre 2011&lt;/a&gt;&lt;br/&gt;&lt;a href=&quot;http://www.inail.it/Portale/appmanager/portale/desktop?_nfpb=true&amp;_pageLabel=PAGE_NORMATIVA&amp;nextPage=INAIL/Istruzioni_Operative/2010/info281341291.jsp&quot;&gt;nota del 22 dicembre 2010&lt;/a&gt;&lt;br/&gt;&lt;a href=&quot;http://www.inail.it/Portale/appmanager/portale/desktop?_nfpb=true&amp;_pageLabel=PAGE_NORMATIVA&amp;nextPage=INAIL/Istruzioni_Operative/2010/info-928167001.jsp&quot;&gt;nota del 20 ottobre 2010&lt;/a&gt;&lt;br/&gt;&lt;a href=&quot;http://www.inail.it/Portale/appmanager/portale/desktop?_nfpb=true&amp;_pageLabel=PAGE_NORMATIVA&amp;nextPage=INAIL/Istruzioni_Operative/2009/info-1225939853.jsp&quot;&gt;nota del 21 settembre 2009&lt;/a&gt;&lt;br/&gt;&lt;a href=&quot;http://www.inail.it/Portale/appmanager/portale/desktop?_nfpb=true&amp;_pageLabel=PAGE_NORMATIVA&amp;nextPage=INAIL/Istruzioni_Operative/2008/info-1763824762.jsp&quot;&gt;nota del 13 novembre 2008&lt;/a&gt; &lt;br/&gt;&lt;a href=&quot;http://www.inail.it/Portale/appmanager/portale/desktop?_nfpb=true&amp;_pageLabel=PAGE_NORMATIVA&amp;nextPage=INAIL/Istruzioni_Operative/2006/info-413138667.jsp&quot;&gt;nota del 28 novembre 2006&lt;/a&gt;&lt;br/&gt;&lt;a href=&quot;http://www.inail.it/Portale/appmanager/portale/desktop?_nfpb=true&amp;_pageLabel=PAGE_NORMATIVA&amp;nextPage=INAIL/Istruzioni_Operative/2005/info-413143987.jsp&quot;&gt;nota del 22 novembre 2005&lt;/a&gt;&lt;br/&gt;&lt;a href=&quot;http://www.inail.it/Portale/appmanager/portale/desktop?_nfpb=true&amp;_pageLabel=PAGE_NORMATIVA&amp;nextPage=INAIL/Istruzioni_Operative/2004/info-413151749.jsp&quot;&gt;nota del 29 dicembre 2004&lt;/a&gt;&lt;br/&gt;&lt;a href=&quot;http://www.inail.it/Portale/appmanager/portale/desktop?_nfpb=true&amp;_pageLabel=PAGE_NORMATIVA&amp;nextPage=INAIL/Istruzioni_Operative/2004/info-413150645.jsp&quot;&gt;nota del 23 novembre 2004&lt;/a&gt;&lt;br/&gt;&lt;a href=&quot;http://www.inail.it/Portale/appmanager/portale/desktop?_nfpb=true&amp;_pageLabel=PAGE_NORMATIVA&amp;nextPage=INAIL/Istruzioni_Operative/2001/info-413175486.jsp&quot;&gt;nota del 12 febbraio 2001&lt;/a&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;a href=&quot;http://www.inail.it/Portale/appmanager/portale/desktop?_nfpb=true&amp;_pageLabel=PAGE_FAQ&amp;nextPage=info-844168720.jsp#faq&quot;&gt;FAQ&lt;/a&gt;&lt;br/&gt;Fonte: INAIL</description>
    </item>
    <item>
      <title>MINISTERO DEL LAVORO: IL DURC NON SI PUO' AUTOCERTIFICARE</title>
      <link>http://www.grinart.it/snc/News/Voci/2012/1/20_MINISTERO_DEL_LAVORO__IL_DURC_NON_SI_PUO_AUTOCERTIFICARE.html</link>
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      <pubDate>Fri, 20 Jan 2012 19:53:37 +0100</pubDate>
      <description>Con nota n. 37/0000619 del 16/01/2012 il Ministero del Lavoro, con riferimento all'art. 44 bis del D.P.R. n. 445/2000, ha spiegato che il DURC non un documento autocertificabile.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;a href=&quot;http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/FE3BC8DC-BBFC-4DE2-8272-58D350B5D396/0/20120116_Nt.pdf&quot;&gt;Nota n. 37/0000619 del 16 gennaio 2012 n. 619&lt;/a&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali</description>
    </item>
    <item>
      <title>I fattori di rischio e la normativa per la sicurezza delle scale portatili</title>
      <link>http://www.grinart.it/snc/News/Voci/2012/1/16_I_fattori_di_rischio_e_la_normativa_per_la_sicurezza_delle_scale_portatili.html</link>
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      <pubDate>Mon, 16 Jan 2012 19:31:45 +0100</pubDate>
      <description>Le scale portatili costituiscono un prodotto largamente impiegato sia sui luoghi di lavoro che in ambiente domestico.&lt;br/&gt;Sono utilizzate per la loro facile reperibilità e per la loro apparente versatilità in relazione a un modo istintivo di usarle che si rivela essere poi pericoloso.&lt;br/&gt;Pertanto, al fine di ridurre i rischi, è opportuno intervenire sul prodotto in fase progettuale e sulle istruzioni per l'uso in fase di utilizzo. Ambedue le fasi sono significative, in quanto, se con la formazione disposta dal D.Lgs. n. 81/2008 è possibile limitare i comportamenti pericolosi del lavoratore, in ambiente casalingo, dove l'informazione è presa poco in considerazione dall'utente, la riduzione del rischio è determinata principalmente dalla immissione sul mercato di un prodotto che abbia caratteristiche intrinseche capaci di ridurre il più possibile il rischio di infortunio, specialmente connesso a un uso improprio prevedibile.&lt;br/&gt;L'Inail rende disponibile sul proprio sito un interessante approfondimento già pubblicato sulla rivista Ambiente &amp;amp; Sicurezza del Sole 24 Ore, a seguito dell'istituzione dell'Osservatorio ISPESL su iniziativa dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico.&lt;br/&gt;L'Osservatorio, grazie alla fattiva partecipazione dei dipartimenti dell'Istituto per l'individuazione delle tematiche e l'elaborazione delle relazioni, ha costituito una occasione importante, per quanti sono interessati alle problematiche della sicurezza dei luoghi di vita e di lavoro e della salute dei lavoratori, di essere informati tempestivamente sulle recenti normative, sulle procedure da seguire, sulle responsabilità connesse, sulle norme allo studio ed anche sulle prospettive future.&lt;br/&gt;Lo scopo dell'Osservatorio è far conoscere &amp;quot;il parere dell'ISPESL&amp;quot; sugli argomenti di maggiore attualità nei settori di competenza.&lt;br/&gt;&lt;a href=&quot;http://www.ispesl.it/urp/documenti/AS-2011-12-042%20Cortis.pdf&quot;&gt;I fattori di rischio e la normativa per la sicurezza delle scale portatili&lt;/a&gt;&lt;br/&gt;Fonte: INAIL</description>
    </item>
    <item>
      <title>Pubblicati sulla G.U. gli accordi Conferenza Stato-Regioni la formazione della sicurezza</title>
      <link>http://www.grinart.it/snc/News/Voci/2012/1/12_Pubblicati_sulla_G.U._gli_accordi_Conferenza_Stato-Regioni_la_formazione_della_sicurezza.html</link>
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      <pubDate>Thu, 12 Jan 2012 19:14:36 +0100</pubDate>
      <description>Sulla Gazzetta Ufficiale n. 8 dell’11 gennaio 2012 sono stati pubblicati gli accordi del 21 dicembre 2011 relativi alla individuazione dei contenuti della formazione del datore di lavoro che intenda svolgere direttamente i compiti del servizio di prevenzione e protezione e di quella dei lavoratori, dei dirigenti e dei preposti, di cui agli articoli 34 e 37 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modifiche e integrazioni.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;a href=&quot;http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&amp;datagu=2012-01-11&amp;task=dettaglio&amp;numgu=8&amp;redaz=12A00059&amp;tmstp=1326365896163&quot;&gt;GU n. 8 del 11-1-2012&lt;/a&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;a href=&quot;Voci/2011/12/22_Approvato_laccordo_Stato-Regioni_per_la_formazione_di_lavoratori,_dirigenti,_preposti_ed_RSPP_DDL.html&quot;&gt;Accordo Stato-Regioni per la formazione di lavoratori, dirigenti, preposti ed RSPP – DDL&lt;/a&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali</description>
    </item>
    <item>
      <title>SISTRI: Decreto ministeriale 10 novembre 2011</title>
      <link>http://www.grinart.it/snc/News/Voci/2012/1/9_SISTRI__Decreto_ministeriale_10_novembre_2011.html</link>
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      <pubDate>Mon, 9 Jan 2012 19:02:21 +0100</pubDate>
      <description>È stato pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 5 della Gazzetta Ufficiale n.4 del 5 gennaio 2012 il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 10 novembre 2011 – Regolamento recante modifiche e integrazioni al decreto del 18 febbraio 2011, n. 52, concernente il regolamento di istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI).&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;a href=&quot;http://www.sistri.it/Documenti/Allegati/Decreto_ministeriale_10_novembre_2011.pdf&quot;&gt;DECRETO MINISTERIALE 10 NOVEMBRE 2011&lt;/a&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Fonte: Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare</description>
    </item>
    <item>
      <title>Decreto Legge 29 dicembre 2011 n. 216 PROROGA INIZIO OPERATIVITÀ SISTRI</title>
      <link>http://www.grinart.it/snc/News/Voci/2012/1/4_Decreto_Legge_29_dicembre_2011_n._216_PROROGA_INIZIO_OPERATIVITA_SISTRI.html</link>
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      <pubDate>Wed, 4 Jan 2012 19:06:07 +0100</pubDate>
      <description>È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2011 il Decreto Legge 29 dicembre 2011, n. 216 recante “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative” e che è entrato in vigore lo stesso giorno della pubblicazione in Gazzetta.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;SISTRI Al fine di garantirne un adeguato periodo transitorio per consentire la progressiva entrata in operatività del Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), il termine di entrata in operatività del SISTRI è prorogato al 2 aprile 2012.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;L'obbligo di iscrizione al SISTRI per gli imprenditori agricoli che producono e trasportano ad una piattaforma di conferimento, oppure conferiscono ad un circuito organizzato di raccolta, i propri rifiuti pericolosi in modo occasionale e saltuario, è prorogato al 2 luglio 2012.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Proroga termini per conferimento in discarica di rifiuti (speciali ed urbani)&lt;br/&gt;In relazione alla carenza di impianti di recupero energetico dei rifiuti in ambito nazionale, viene prorogata al 31 dicembre 2012 l’entrata in vigore del divieto di conferimento in discarica di tutti i rifiuti (speciali ed urbani) con Potere calorifico inferiore (p.c.i.) superiore a 13.000 kJ/kg.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;a href=&quot;http://www.sistri.it/Documenti/Allegati/Decreto_Legge_29_dicembre_2011_216.pdf&quot;&gt;Decreto Legge n. 216 del 29 dicembre 2011&lt;/a&gt; - Articolo 13 - Proroga di termini in materia ambientale&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Fonte: Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare</description>
    </item>
    <item>
      <title>Decreto milleproroghe: antincendio. Proroga per gli alberghi con più di 25 posti letto</title>
      <link>http://www.grinart.it/snc/News/Voci/2012/1/3_Decreto_milleproroghe__antincendio._Proroga_per_gli_alberghi_con_piu_di_25_posti_letto.html</link>
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      <pubDate>Tue, 3 Jan 2012 19:36:51 +0100</pubDate>
      <description>Decreto-Legge 29 dicembre 2011 n. 216: proroga di termini previsti da disposizioni legislative. (11G0260)&lt;br/&gt;Le strutture turistico-alberghiere con più di 25 posti letto avranno tempo fino al 31 dicembre 2012 per adeguarsi alla normativa antincendio: nello specifico, le strutture esistenti prima dell’entrata in vigore  del D.M. 9 aprile 1994  “che non abbiano completato l’adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi e siano ammesse, a domanda, al piano straordinario biennale di adeguamento antincendio, approvato con decreto del Ministro dell’interno da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto”.&lt;br/&gt; &lt;br/&gt;Le strutture inadempienti che non abbiano presentano istanza, o che non risultino ammesse al piano straordinario di cui sopra saranno sanzionate come previsto dal D.P.R. 151/2011.&lt;br/&gt; &lt;br/&gt;Saranno sanzionabili inoltre le strutture che allo scadere del termine del 31-12-2012 non abbiano completato l’adeguamento antincendi.&lt;br/&gt; &lt;br/&gt;Rif. art. 20. Sanzioni penali e sospensione dell’attività&lt;br/&gt;1. Chiunque, in qualità di titolare di una delle attività soggette al rilascio del certificato di prevenzione incendi, ometta di richiedere il rilascio o il rinnovo del certificato medesimo è punito con l’arresto sino ad un anno o con l’ammenda da 258 euro a 2.582 euro, quando si tratta di attività che comportano la detenzione e l’impiego di prodotti infiammabili, incendiabili o esplodenti, da cui derivano in caso di incendio gravi pericoli per l’incolumità della vita e dei beni, da individuare con il decreto del Presidente della Repubblica. previsto dall’articolo 16, comma 1.&lt;br/&gt; &lt;br/&gt;2. Chiunque, nelle certificazioni e dichiarazioni rese ai fini del rilascio o del rinnovo del certificato di prevenzione incendi, attesti fatti non rispondenti al vero è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa da 103 euro a 516 euro. La stessa pena si applica a chi falsifica o altera le certificazioni e dichiarazioni medesime.&lt;br/&gt; &lt;br/&gt;3. Ferme restando le sanzioni penali previste dalle disposizioni vigenti, il prefetto può disporre la sospensione dell’attività nelle ipotesi in cui i soggetti responsabili omettano di richiedere: il rilascio ovvero il rinnovo del certificato di prevenzione incendi; i servizi di vigilanza nei locali di pubblico spettacolo ed intrattenimento e nelle strutture caratterizzate da notevole presenza di pubblico per i quali i servizi medesimi sono obbligatori. La sospensione è disposta fino all’adempimento dell’obbligo.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;a href=&quot;http://olympus.uniurb.it/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=6344:2011dl216milleproroghe&amp;catid=5:normativa-italiana&amp;Itemid=66&quot;&gt;DECRETO LEGGE 29 dicembre 2011, n. 216&lt;/a&gt;&lt;br/&gt;Fonte: Associazione professionale Italiana Ambiente e Sicurezza</description>
    </item>
    <item>
      <title>SISTRI, prorogato MUD ad aprile 2012</title>
      <link>http://www.grinart.it/snc/News/Voci/2011/12/29_SISTRI,_prorogato_MUD_ad_aprile_2012.html</link>
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      <pubDate>Thu, 29 Dec 2011 20:07:16 +0100</pubDate>
      <description>ROMA – Stabilita con decreto minsteriale del 12 novembre 2011 pubblicato il 23 dicembre 2011 in Gazzetta ufficiale la proroga al 30 aprile 2012 per la comunicazione relativa al SISTRI del “Mudino”.  Una proroga stabilita al fine di consentire l’ottimale organizzazione da parte delle imprese interessate e un’efficiente utilizzo del sistema.&lt;br/&gt;“Proroga dei termini per la presentazione della comunicazione di cui all’articolo 28, comma 1, del decreto 18 febbraio 2011, n. 52, recante Regolamento recante istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell’articolo 189 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e dell’articolo 14-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102»”,  è il nome esteso del provvedimento.&lt;br/&gt;Il documento in oggetto, il MUD Modello unico di dichiarazione dei dati ambientali, doveva prima della proroga essere presentato da tutte le imprese che producono, recuperano e smaltiscono rifiuti entro 31 dicembre 2011.&lt;br/&gt;Il decreto pubblicato dispone inoltre che i rifiuti prodotti, smaltiti e recuperati nel periodo del 2012 che va dal 1° gennaio al 1°aprile dovranno essere dichiarati entro 6 mesi dalla data di entrata in operatività del SISTRI.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Per approfondire: il &lt;a href=&quot;http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&amp;datagu=2011-12-23&amp;task=dettaglio&amp;numgu=298&amp;redaz=11A16437&amp;tmstp=1325151127775&quot;&gt;decreto 12 novembre 2011 in Gazzetta ufficiale&lt;/a&gt;.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Fonte: Quotidiano SICUREZZA.it</description>
    </item>
    <item>
      <title>Porte antincendio, prorogata sostituzione dispositivi di 24 mesi</title>
      <link>http://www.grinart.it/snc/News/Voci/2011/12/28_Porte_antincendio,_prorogata_sostituzione_dispositivi_di_24_mesi.html</link>
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      <pubDate>Wed, 28 Dec 2011 19:25:09 +0100</pubDate>
      <description>ROMA – Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 dicembre il decreto del ministero dell’Interno D.M. 6 dicembre 2011 recante “Modifica al decreto 3 novembre 2004 concernente l’installazione e la manutenzione dei dispositivi per l’apertura delle porte installate lungo le vie di esodo, relativamente alla sicurezza in caso d’incendio”. &lt;br/&gt;Decreto che proroga il termine ultimo per la sostituzione di porte antincendio di due anni. (Entro novembre 2012).&lt;br/&gt;La presente norma aggiorna quanto disposto in materia di maniglioni antipanico nel precedente decreto 3 novembre 2004 (Leggi anche: “&lt;a href=&quot;Voci/2011/12/7_Maniglioni_antipanico__quando_sono_obbligatori.html&quot;&gt;Maniglioni antipanico: quando sono obbligatori?&lt;/a&gt;“) e di armonizzarlo a quanto sancito nel decreto del presidente della Repubblica n. 151 del 1° agosto 2011 “Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell’articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122″. (Leggi: “&lt;a href=&quot;Voci/2011/9/23_Decreto_del_Presidente_della_Repubblica_1_agosto_2011,_n._151_contenente_il_Regolamento_recante_semplificazione_della_disciplina_dei_procedimenti_relativi_alla_prevenzione_degli_incendi.html&quot;&gt;Disciplina amministrativa prevenzione incendi, decreto semplificazione&lt;/a&gt;“).&lt;br/&gt;Il Ministro, considerata la necessità “di un approfondimento tecnico in ordine al mantenimento delle prestazioni di resistenza al fuoco delle porte medesime” e “Tenuto conto dello sviluppo della regola dell’arte nel settore della manutenzione dei predetti dispositivi e delle porte lungo le vie di esodo, in ordine alla quale è prevista l’emanazione della specifica norma UNI” ha ritenuto necessario “differire il termine per la sostituzione dei dispositivi per l’apertura delle porte già installate lungo le vie di esodo, previsto dall’art. 5 del decreto del Ministro dell’interno 3 novembre 2004” e, sentito il parere del Comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi, ha stabilito che il differimento del termine sia di ventiquattro mesi.&lt;br/&gt;Il ministro decreta pertanto che i termini di sostituzione dei dispositivi per l’apertura delle porte installate lungo le vie di esodo non sia più sei bensì otto anni, fatto salvo il fatto che restano invariati “i casi per cui è prevista la sostituzione dei dispositivi di apertura manuale delle porte installate lungo le vie di esodo e l’obbligo di garantire il mantenimento della loro funzionalità originale, di cui al predetto art. 5, anche tramite asseverazione di tecnico abilitato”.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Per approfondire: &lt;a href=&quot;http://olympus.uniurb.it/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=6273:2011dm61211-int&amp;catid=5:normativa-italiana&amp;Itemid=66&quot;&gt;Ministero dell’Interno, D.M. 6 dicembre 2011 – Modifica al decreto 3 novembre 2004 concernente l’installazione e la manutenzione dei dispositivi per l’apertura delle porte installate lungo le vie di esodo, relativamente alla sicurezza in caso d’incendio&lt;/a&gt;.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Fonte: Quotidiano SICUREZZA.it</description>
    </item>
    <item>
      <title>INAIL - Incentivi alle imprese 2011</title>
      <link>http://www.grinart.it/snc/News/Voci/2011/12/27_INAIL_-_Incentivi_alle_imprese_2011.html</link>
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      <pubDate>Tue, 27 Dec 2011 19:32:43 +0100</pubDate>
      <description>Finanziamenti per 205 milioni di euro, ripartiti su base regionale: sono previsti nell'Avviso pubblico 2011 per incentivare la realizzazione di interventi per il miglioramento della salute e la sicurezza dei luoghi di lavoro.&lt;br/&gt;Dalle ore 12 del 28 dicembre 2011 alle ore 18 del 7 marzo 2012 le domande potranno essere compilate e salvate mediante procedura informatica attiva sul portale INAIL, sezione Punto cliente.&lt;br/&gt;Le domande saranno successivamente inviate, tramite il codice identificativo assegnato, con inoltro telematico da effettuare nei giorni che verranno indicati dopo il 14 marzo 2012.&lt;br/&gt;   &lt;br/&gt;Approfondimenti: &lt;a href=&quot;http://www.inail.it/Portale/appmanager/portale/desktop?_nfpb=true&amp;_pageLabel=PAGE_SICUREZZA&amp;nextPage=Finanziamenti_alle_imprese/index.jsp&quot;&gt;L'iniziativa&lt;/a&gt; e &lt;a href=&quot;http://www.inail.it/Portale/appmanager/portale/desktop?_nfpb=true&amp;_pageLabel=PAGE_CLIENTE&amp;_nfls=false&quot;&gt;Punto Cliente&lt;/a&gt;&lt;br/&gt;Fonte: INAIL</description>
    </item>
    <item>
      <title>Approvato l’accordo Stato-Regioni per la formazione di lavoratori, dirigenti, preposti ed RSPP – DDL</title>
      <link>http://www.grinart.it/snc/News/Voci/2011/12/22_Approvato_laccordo_Stato-Regioni_per_la_formazione_di_lavoratori,_dirigenti,_preposti_ed_RSPP_DDL.html</link>
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      <pubDate>Thu, 22 Dec 2011 19:53:00 +0100</pubDate>
      <description>Nella seduta di ieri, Mercoledì 21 dicembre 2011, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province Autonome ha approvato alcuni importanti schemi di Accordo sulla formazione dei lavoratori, dirigenti, preposti ed RSPP – Datori di Lavoro: questi accordi erano nell’aria ormai da mesi, ma erano stati rallentati da problemi con le autonomie locali, che ieri finalmente sono stati superati.&lt;br/&gt;Ecco quindi gli accordi approvati ieri tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano:&lt;br/&gt; - schema di accordo sui corsi di formazione per lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di RSPP (responsabile del servizio di prevenzione e protezione dei rischi sul luogo di lavoro, ai sensi dell’ art. 34, commi 2 e 3 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81), che regolamenta i contenuti e le modalità di espletamento del percorso formativo e dell’aggiornamento per il datore di lavoro;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;	-	schema di accordo per la formazione dei lavoratori (ai sensi dell’articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81), che regolamenta la durata, i contenuti minimi, le modalità della formazione e dell’aggiornamento dei lavoratori, dei preposti e dei dirigenti (nonché la formazione facoltativa dei soggetti di cui all’articolo 21, comma 1 del medesimo D.Lgs. 81/08, quali “componenti dell’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis del codice civile, i lavoratori autonomi che compiono opere o servizi ai sensi dell’articolo 2222 del codice civile, i coltivatori diretti del fondo, i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti“).&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;E’ da segnalare anche il parere favorevole sullo schema di decreto (del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministro della Salute di concerto con il Ministro per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione) contenente le regole tecniche per la realizzazione e il funzionamento del SINP (Sistema informativo Nazionale per la Prevenzione nei luoghi di lavoro, ai sensi dell’articolo 8, comma 4 del D.lgs. 81/08) nonché le regole per la gestione dei dati sensibili relativi al Servizio sanitario nazionale che il Sistema dovrà trattare (e che erano state una delle cause del rallentamento dell’avvio del Sistema): in questa versione è stato quindi tenuto in conto il parere del Garante della Privacy del 7 aprile 2011.&lt;br/&gt;Tale Sistema è sicuramente uno strumento che potrà essere utile nella comprensione delle carenze e delle difficoltà dei diversi comparti produttivi nazionali nel campo della sicurezza, potendo costituirsi come occasione per migliorare la prevenzione sui luoghi di lavoro proprio a partire dalla miglior comprensione dei rischi professionali per settore produttivo.&lt;br/&gt;&lt;a href=&quot;http://www.statoregioni.it/dettaglioDoc.asp?idprov=10161&amp;iddoc=34425&amp;tipodoc=18&amp;CONF=CSR&quot;&gt;Report completo seduta Conferenza Stato-Regioni del 21 dicembre 2011&lt;/a&gt;.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;A seguire maggiori approfondimenti sui contenuti dell’accordo:&lt;br/&gt;Schema di accordo tra il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la formazione dei lavoratori, ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81  &lt;a href=&quot;http://www.statoregioni.it/DettaglioDoc.asp?IDDoc=34472&amp;IdProv=10203&amp;tipodoc=2&amp;CONF=CSR&quot;&gt;Repertorio Atti n.: 221/CSR del 21/12/2011&lt;/a&gt;&lt;br/&gt;&lt;a href=&quot;http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_034472_221%20CSR%20PUNTO%202%20ODG.pdf&quot;&gt;Visualizza documento pdf&lt;/a&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Schema di accordo tra il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sui corsi di formazione per lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dei rischi, ai sensi dell'art. 34, commi 2 e 3 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81  &lt;a href=&quot;http://www.statoregioni.it/DettaglioDoc.asp?IDDoc=34462&amp;IdProv=10202&amp;tipodoc=2&amp;CONF=CSR&quot;&gt;Repertorio Atti n.: 223/CSR del 21/12/2011&lt;/a&gt;&lt;br/&gt;&lt;a href=&quot;http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_034462_223%20CSR%20PUNTO%201.pdf&quot;&gt;Visualizza documento pdf&lt;/a&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Parere sullo schema di decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministro della Salute di concerto con il Ministro per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione, recante le regole tecniche per la realizzazione e il funzionamento del SINP, nonché le regole per il trattamento dei dati. (LAVORO E POLITICHE SOCIALI)&lt;br/&gt;Parere, ai sensi dell’articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. &lt;br/&gt;&lt;a href=&quot;http://www.statoregioni.it/DettaglioDoc.asp?IDDoc=34445&amp;IdProv=10174&amp;tipodoc=2&amp;CONF=CSR&quot;&gt;Repertorio Atti n.: 224/CSR del 21/12/2011&lt;/a&gt;&lt;br/&gt;&lt;a href=&quot;http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_034445_224%20csr%20punto%203%20odg.pdf&quot;&gt;Visualizza documento pdf&lt;/a&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Ricordiamo che gli atti stessi contengono disposizioni che entreranno in vigore al momento della propria pubblicazione in Gazzetta ufficiale.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;a href=&quot;Voci/2012/1/12_Pubblicati_sulla_G.U._gli_accordi_Conferenza_Stato-Regioni_la_formazione_della_sicurezza.html&quot;&gt;Pubblicati sulla G.U. gli accordi Conferenza Stato-Regioni la formazione della sicurezza (Aggiornato)&lt;/a&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Fonte: Conferenze Stato Regioni ed Unificata</description>
    </item>
    <item>
      <title>Quali verifiche sull'impianto elettrico per la protezione degli addetti in cantiere ?</title>
      <link>http://www.grinart.it/snc/News/Voci/2011/12/19_Quali_verifiche_sullimpianto_elettrico_per_la_protezione_degli_addetti_in_cantiere.html</link>
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      <pubDate>Mon, 19 Dec 2011 19:29:14 +0100</pubDate>
      <description>Le prescrizioni che ancora oggi continuano a essere effettuate nelle verifiche degli impianti elettrici per la protezione dai contatti indiretti dei lavoratori nei cantieri edili, che riguardano oltre il 30% dei rapporti di verifica effettuati, e la mancanza di chiarezza su alcune interpretazioni normative hanno portato alla necessità di redigere una guida che scaturisce da un'esperienza ormai quarantennale nella verifica della protezione dai contatti indiretti, che ha lo scopo di indirizzare il verificatore nel corretto controllo degli impianti di terra nei cantieri edili.&lt;br/&gt;L'Inail rende disponibile sul proprio sito un interessante approfondimento già pubblicato sulla rivista &amp;quot;Ambiente &amp;amp; Sicurezza&amp;quot; del Sole 24 Ore, a seguito dell'istituzione dell'Osservatorio ISPESL su iniziativa dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico.&lt;br/&gt;L'Osservatorio, grazie alla fattiva partecipazione dei dipartimenti dell'Istituto per l'individuazione delle tematiche e l'elaborazione delle relazioni, ha costituito una occasione importante, per quanti sono interessati alle problematiche della sicurezza dei luoghi di vita e di lavoro e della salute dei lavoratori, di essere informati tempestivamente sulle recenti normative, sulle procedure da seguire, sulle responsabilità connesse, sulle norme allo studio ed anche sulle prospettive future. Lo scopo dell'Osservatorio è far conoscere &amp;quot;il parere dell'ISPESL&amp;quot; sugli argomenti di maggiore attualità nei settori di competenza.&lt;br/&gt;Per approfondire: &lt;a href=&quot;http://www.ispesl.it/urp/documenti/Bozza-AS-2011-11-030%20D_Ottavi.pdf&quot;&gt;Quali verifiche sull'impianto elettrico per la protezione degli addetti in cantiere?&lt;/a&gt;&lt;br/&gt;Fonte: INAIL</description>
    </item>
    <item>
      <title>Tecnologie trenchless e riduzione dei rischi</title>
      <link>http://www.grinart.it/snc/News/Voci/2011/12/12_Tecnologie_trenchless_e_riduzione_dei_rischi.html</link>
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      <pubDate>Mon, 12 Dec 2011 19:40:36 +0100</pubDate>
      <description>L'attività di scavo è, dopo i lavori in quota, quella che provoca il maggior numero di infortuni mortali nei cantieri temporanei o mobili. Per alcune attività, come la realizzazione di condotte interrate, è possibile l'adozione di tecnologie alternative denominate no dig o trenchless (letteralmente &amp;quot;senza scavo&amp;quot; o &amp;quot;senza trincea&amp;quot;) che consentono più dei sistemi tradizionali (con opere di contrasto e di sostegno delle pareti) di ridurre e, in alcuni casi, di eliminare i rischi derivanti dalle lavorazioni.&lt;br/&gt;L'Inail rende disponibile sul proprio sito un interessante approfondimento già pubblicato sulla rivista &amp;quot;Ambiente &amp;amp; Sicurezza&amp;quot; del Sole 24 Ore, a seguito dell'istituzione dell'Osservatorio ISPESL su iniziativa dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico.&lt;br/&gt;L'Osservatorio, grazie alla fattiva partecipazione dei dipartimenti dell'Istituto per l'individuazione delle tematiche e l'elaborazione delle relazioni, ha costituito una occasione importante, per quanti sono interessati alle problematiche della sicurezza dei luoghi di vita e di lavoro e della salute dei lavoratori, di essere informati tempestivamente sulle recenti normative, sulle procedure da seguire, sulle responsabilità connesse, sulle norme allo studio ed anche sulle prospettive future. Lo scopo dell'Osservatorio è far conoscere &amp;quot;il parere dell'ISPESL&amp;quot; sugli argomenti di maggiore attualità nei settori di competenza.&lt;br/&gt;Per approfondire: &lt;a href=&quot;http://www.ispesl.it/urp/documenti/AS-2011-10-054_Rossi.pdf&quot;&gt;Tecnologie trenchless e riduzione dei rischi&lt;/a&gt;&lt;br/&gt;Fonte: INAIL</description>
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