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    <title>NEWS</title>
    <link>http://www.grinart.it/snc/News/News.html</link>
    <description>ARCHIVIO NEWS</description>
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      <title>Approvate le procedure standardizzate per la valutazione dei rischi nelle aziende che occupano fino a 10 lavoratori</title>
      <link>http://www.grinart.it/snc/News/Voci/2012/5/18_Approvate_le_procedure_standardizzate_per_la_valutazione_dei_rischi_nelle_aziende_che_occupano_fino_a_10_lavoratori.html</link>
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      <pubDate>Fri, 18 May 2012 21:00:18 +0200</pubDate>
      <description>La Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro istituita presso il Ministero del Lavoro ha approvato le procedure standardizzate per la valutazione dei rischi nelle aziende che occupano fino a 10 lavoratori.&lt;br/&gt; &lt;br/&gt;Le nuove procedure saranno recepite attraverso un decreto interministeriale, acquisito il parere della Conferenza Stato-Regioni.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;All’entrata in vigore delle procedure, i datori di lavoro delle aziende fino a 10 lavoratori potranno quindi procedere alla valutazione dei rischi come previsto dal comma 5 dell’articolo 29 del D.lgs. 81/08 e dopo pochi mesi cesserà anche il regime transitorio che consente a questi datori di lavoro di autocertificare l’effettuazione della valutazione dei rischi.&lt;br/&gt; &lt;br/&gt;La possibilità di autocertificazione terminerà infatti il terzo mese successivo alla data di entrata in vigore delle procedure standardizzate, e comunque non oltre il 31 dicembre 2012, così come previsto dalle modifiche apportate dal recente DECRETO-LEGGE 12 maggio 2012, n. 57 all’art. 29 comma 5 del D.lgs. 81/08:&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;5. I datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori effettuano la valutazione dei rischi di cui al presente articolo sulla base delle procedure standardizzate di cui all’articolo 6, comma 8, lettera f). Fino alla scadenza del terzo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f), e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2012, gli stessi datori di lavoro possono autocertificare l’effettuazione della valutazione dei rischi. Quanto previsto nel precedente periodo non si applica alle attività di cui all’articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d) nonché g).&lt;br/&gt;Fonte: Portale Consulenti Consorzio Infotel</description>
    </item>
    <item>
      <title>Disposizioni urgenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro nel settore dei trasporti e delle microimprese</title>
      <link>http://www.grinart.it/snc/News/Voci/2012/5/15_Disposizioni_urgenti_in_materia_di_tutela_della_salute_e_della_sicurezza_nei_luoghi_di_lavoro_nel_settore_dei_trasporti_e_delle_microimprese.html</link>
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      <pubDate>Tue, 15 May 2012 20:12:27 +0200</pubDate>
      <description>Pubblicato sulla Gazzetta ufficiale il Decreto Legge n. 57 del 12 maggio 2012&lt;br/&gt;È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 111 del 14 maggio 2012 il Decreto Legge n. 57 del 12 maggio 2012. &lt;br/&gt;Il Decreto contiene due distinte disposizioni: &lt;br/&gt;	-	la prima è tesa ad evitare il vuoto normativo scaturente dall'abrogazione della normativa speciale in materia di sicurezza del lavoro nell'ambito dei  settori  ferroviario, marittimo e portuale prevista dal decreto legislativo  9  aprile  2008, n. 81; &lt;br/&gt;	-	la seconda disposizione è tesa ad evitare che, nelle more della definizione delle procedure standardizzate di effettuazione della valutazione dei rischi di cui all'articolo 29, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, i datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori siano obbligati, a  decorrere  dal  1°  luglio  2012,  ad elaborare il documento di valutazione dei rischi secondo le procedure ordinarie.&lt;br/&gt;	•	&lt;a href=&quot;http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/F85BC9BB-5231-4AAE-8C92-10940E59D174/0/DL12maggio_2012_n57.pdf&quot;&gt;Decreto Legge n. 57 del 12 maggio 2012&lt;/a&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali</description>
    </item>
    <item>
      <title>Procedure tecniche da seguire nel caso di sollevamento persone con attrezzature non previste a tal fine</title>
      <link>http://www.grinart.it/snc/News/Voci/2012/5/11_Procedure_tecniche_da_seguire_nel_caso_di_sollevamento_persone_con_attrezzature_non_previste_a_tal_fine.html</link>
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      <pubDate>Fri, 11 May 2012 20:04:46 +0200</pubDate>
      <description>Approvate dalla Commissione consultiva il 18 aprile 2012&lt;br/&gt;A seguito dell’emanazione del parere sul concetto di “eccezionalità” di cui al punto 3.1.4 dell'allegato VI al D.Lgs. n. 81/2008, relativo al sollevamento di persone con attrezzature di lavoro non previste a tal fine, emanato con lettera  circolare del 10 febbraio 2011, la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, di cui all’articolo 6 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., ha ritenuto opportuno individuare specifiche procedure operative di sicurezza di tali attrezzature al fine di garantirne la sicurezza nell’uso.&lt;br/&gt;Esse costituiscono indicazioni di natura non vincolante per gli operatori, finalizzate a fornire ai medesimi indicazioni circa le modalità operative relative all’utilizzo delle attrezzature nei casi indicati dalla medesima Commissione.&lt;br/&gt;  Il &lt;a href=&quot;http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/8645DF05-4D92-4B5F-BC53-5836BE82D341/0/Procedure_tecniche_18042012.pdf&quot;&gt;documento&lt;/a&gt; è stato approvato nella seduta della Commissione consultiva permanente del 18 aprile 2012.  • &lt;a href=&quot;http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/66A6B27A-ED71-4002-944E-7A71E85AC7C4/0/Nota_proceduretecniche_09052012.pdf&quot;&gt;Nota del 9 aprile 2012&lt;/a&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali </description>
    </item>
    <item>
      <title>Manuale illustrato per lavori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati</title>
      <link>http://www.grinart.it/snc/News/Voci/2012/5/10_Manuale_illustrato_per_lavori_in_ambienti_sospetti_di_inquinamento_o_confinati.html</link>
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      <pubDate>Thu, 10 May 2012 20:01:57 +0200</pubDate>
      <description>Approvato dalla Commissione consultiva il 18 aprile 2012&lt;br/&gt;A seguito della pubblicazione del &lt;a href=&quot;http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/C65CE1BA-3820-4A35-A154-63262EC36E6C/0/20110914_DPR_177.pdf&quot;&gt;Decreto del Presidente della Repubblica n. 177 del 14 settembre 2011&lt;/a&gt;, recante norme per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in ambienti “sospetti di inquinamento o confinati”, la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro ha colto la necessità, al fine di fornire soluzioni tecniche, organizzative e procedurali per i lavori da realizzare nelle diverse tipologie di ambienti sospetti di inquinamento o confinati, di realizzare un manuale pratico che, come previsto dall’art.3, comma 3, del D.P.R. n.177/2011, rappresenti i contenuti di una procedura di sicurezza per lavori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, rivolto a quanti operano a vario titolo in tale settore e, soprattutto, a tutte quelle micro e piccole imprese che si occupano di bonifiche e/o manutenzione in ambienti confinati.&lt;br/&gt;Il documento è stato approvato nella seduta del  18 aprile 2012.&lt;br/&gt;	•	&lt;a href=&quot;http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/26CE87C9-6916-4FE5-8732-BD1D4504CD4B/0/Nota_09052012.pdf&quot;&gt;Nota del 9 maggio 2012&lt;/a&gt;&lt;br/&gt;	•	&lt;a href=&quot;http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/6F1B80BE-9CA0-4549-9FBB-068D3D86CA0A/0/Manuale_18042012.pdf&quot;&gt;Manuale&lt;/a&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali</description>
    </item>
    <item>
      <title>Divieto di immissione sul mercato di accessori di taglio</title>
      <link>http://www.grinart.it/snc/News/Voci/2012/5/9_Divieto_di_immissione_sul_mercato_di_accessori_di_taglio.html</link>
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      <pubDate>Wed, 9 May 2012 19:46:53 +0200</pubDate>
      <description>A seguito della Decisione della Commissione Europea del 19 gennaio 2012, notificata con il numero C(2011) 9772 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 18/5 del 21 gennaio 2012, il Ministero dello Sviluppo Economico ha provveduto alla emanazione del decreto di divieto di immissione sul mercato di accessori di taglio del tipo a flagelli costituiti da diverse parti metalliche collegate e destinati ad essere montati su decespugliatori portatili.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;• &lt;a href=&quot;http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/D39D583E-5DE2-4CD8-B773-BBDF36785477/0/DM_SvilEcon_26042012.pdf&quot;&gt;Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 26 aprile 2012&lt;/a&gt;&lt;br/&gt;	•	&lt;a href=&quot;http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/476949DB-A703-4780-B986-E5C982F50C64/0/Dec_CE_19012012.pdf&quot;&gt;Decisione della Commissione Europea del 19 gennaio 2012&lt;/a&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali</description>
    </item>
    <item>
      <title>INAIL - Infortunio in itinere - utilizzo del mezzo privato (bicicletta)</title>
      <link>http://www.grinart.it/snc/News/Voci/2012/5/8_INAIL_-_Infortunio_in_itinere_-_utilizzo_del_mezzo_privato_%28bicicletta%29.html</link>
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      <pubDate>Tue, 8 May 2012 19:31:35 +0200</pubDate>
      <description>Direzione Centrale Prestazioni&lt;br/&gt;Prot. INAIL 60002.07/11/2011.0008476&lt;br/&gt;Alle Strutture Centrali e Territoriali&lt;br/&gt;Oggetto: Infortunio in itinere - utilizzo del mezzo privato (bicicletta).&lt;br/&gt;Sono pervenuti a questa Direzione numerosi quesiti concernenti l’indennizzabilità di infortuni in itinere occorsi utilizzando la bicicletta e il servizio di bike-sharing.&lt;br/&gt;Considerata la sempre maggiore attenzione a livello ambientale e sociale orientata a favore di una mobilità sostenibile che annovera tra le sue forme l’uso della bicicletta, al fine di fornire risposta ai quesiti in questione e le necessarie istruzioni operative per l’esame delle singole fattispecie, si rappresenta quanto segue.&lt;br/&gt;Con riferimento all’indennizzabilità di infortuni in itinere occorsi utilizzando la bicicletta, si ritiene che la valutazione sul carattere “necessitato” dell’uso di tale mezzo di locomozione, per assenza o insufficienza dei mezzi pubblici di trasporto e per la non percorribilità a piedi del tragitto, considerata la distanza tra l’abitazione ed il luogo di lavoro, costituisca discrimine ai fini dell’indennizzabilità soltanto quando l’evento lesivo si verifichi nel percorrere una strada aperta al traffico di veicoli a motore e non invece quando tale evento si verifichi su pista ciclabile o zona interdetta al traffico.&lt;br/&gt;Nel primo caso, infatti, può ritenersi sussistente la ratio sostanziale dell’esclusione dell’indennizzabilità dell’evento lesivo conseguente alla libera scelta, da parte del lavoratore, di esporsi ad un rischio maggiore, rispetto a quello gravante sugli utenti dei mezzi pubblici di trasporto, nell’affrontare il traffico veicolare a bordo del mezzo di trasporto privato.&lt;br/&gt;La suddetta ratio, invece, non ricorre nel caso di tragitto su pista ciclabile, e cioè su percorso protetto ed interdetto al traffico dei veicoli a motore, essendo escluso quel rischio che risulta aggravato dalla scelta del mezzo di trasporto privato.&lt;br/&gt;Con riferimento all’indennizzabilità degli infortuni occorsi utilizzando il servizio di bike-sharing, si precisa che tale servizio, sebbene promosso e gestito dalle amministrazioni locali ai fini del decongestionamento del traffico e, quindi dell’inquinamento ambientale, non può, tuttavia, essere assimilato al mezzo pubblico di servizio.&lt;br/&gt;Al riguardo, infatti, si osserva che ai fini di cui all’articolo 12 del D.Lgs. n. 38/2000 non rileva la proprietà del mezzo di trasporto utilizzato, che può appartenere sia al lavoratore che a terzi, quanto, piuttosto, il controllo che il lavoratore può esercitare sulla conduzione dello stesso e sulle condizioni di rischio collegate alle scelte di guida del mezzo.&lt;br/&gt;Infine, per completezza di analisi, si rappresenta che, con riferimento alle ipotesi di percorso effettuato in parte su pista ciclabile o zona interdetta al traffico e in parte su strada aperta ai veicoli a motore, l’infortunio che si sia verificato in tale ultimo tratto deve essere indennizzato solo in presenza delle condizioni che rendano necessitato l’uso della bicicletta.&lt;br/&gt;Dalla sussistenza di dette condizioni, si può invece prescindere qualora l’infortunio si sia verificato in un tratto di percorso protetto.&lt;br/&gt;A tali conclusioni deve pervenirsi in considerazione del fatto che, con riferimento a fattispecie assimilabili, relative al c.d. percorso misto (effettuato in parte con mezzo di trasporto privato non necessitato e in parte a piedi), la Corte di Cassazione1 ha precisato che l’infortunio è indennizzabile quando l’evento lesivo sia occorso nel tratto percorso a piedi, tra il punto in cui il lavoratore ha parcheggiato il veicolo nei pressi del luogo di lavoro e quest’ultimo, purché sussista la ragionevole strumentalità del luogo di parcheggio del veicolo rispetto all’effettuazione, con modalità miste, del percorso casa-lavoro.&lt;br/&gt;Il Direttore Centrale&lt;br/&gt;F.to Dr. Luigi Sorrentini&lt;br/&gt;Note: 1- Cfr. Cass. N. 9982/2006.&lt;br/&gt;Fonte: INAIL</description>
    </item>
    <item>
      <title>DVR: stop all'autocertificazione dal 1°luglio 2012 per le aziende che occupano fino a 10 lavoratori</title>
      <link>http://www.grinart.it/snc/News/Voci/2012/5/7_DVR__stop_allautocertificazione_dal_1luglio_2012_per_le_aziende_che_occupano_fino_a_10_lavoratori.html</link>
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      <pubDate>Mon, 7 May 2012 19:27:34 +0200</pubDate>
      <description>Dal 1° Luglio p.v. tutte le aziende, indipendentemente dal numero di lavoratori occupati, dovranno essere in possesso del Documento di Valutazione dei Rischi.&lt;br/&gt;L'articolo 29 del D.lgs. 81/2008 prevede che i datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori effettuino la valutazione dei rischi sulla base delle procedure standardizzate che la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro avrebbe dovuto elaborare entro e non oltre il 31 dicembre 2010.&lt;br/&gt;Stabilisce, inoltre, che fino al diciottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore di tali procedure per mezzo di Decreto Interministeriale del Ministero del Lavoro, e comunque non oltre il 30 giugno 2012, i datori di lavoro possano certificare di aver effettuato la valutazione dei rischi senza necessariamente elaborare il documento. Pertanto l'autocertificazione può essere effettuata dai datori di lavoro non oltre la data del 30 giugno 2012&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Il Documento di Valutazione dei Rischi deve contenere:&lt;br/&gt;1 - una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l’attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa.;&lt;br/&gt;2 - l’indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati;&lt;br/&gt;3 - il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;&lt;br/&gt;4 - l’individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell’organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;&lt;br/&gt;5 - l’indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;&lt;br/&gt;6 - l’individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Sanzioni:&lt;br/&gt;- Per omessa redazione del DVR, l’arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da € 2.500 a € 6.400.&lt;br/&gt;- Per incompleta redazione del DVR con omessa indicazione delle misure ritenute opportune al fine di garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, misure di prevenzione e protezione,  procedure sulle misure da adottare e distribuzione dei compiti e delle responsabilità, è prevista una ammenda da € 2.000 a € 4.000.&lt;br/&gt;- Per incompleta redazione del DVR con omessa indicazione sulla relazione della valutazione di tutti i rischi, l’individuazione delle mansioni che espongono i lavoratori a rischi specifici o richiedono riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza ed adeguata formazione (esempio: uso carrello elevatore, etc.) , è prevista una ammenda da € 1.000 a € 2.000.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Fonte: Associazione professionale Italiana Ambiente e Sicurezza </description>
    </item>
    <item>
      <title>Programma educativo sull’ergonomia scolastica rivolto ai bambini della scuola primaria</title>
      <link>http://www.grinart.it/snc/News/Voci/2012/5/4_Programma_educativo_sullergonomia_scolastica_rivolto_ai_bambini_della_scuola_primaria.html</link>
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      <pubDate>Fri, 4 May 2012 20:02:38 +0200</pubDate>
      <description>Ergonomia a scuola - A scuola di ergonomia&lt;br/&gt;Presentazione&lt;br/&gt;Le attuali dimensioni del fenomeno infortunistico sul lavoro, nonostante il decremento registrato nel 2010, continuano a stimolare una riflessione in chi si occupa di prevenzione sulla necessità di individuare idonee strategie di intervento. Tra le fasce di età più colpite emerge quella dei lavoratori giovani fino ai 34 anni che, nel 2010, sono stati i protagonisti del 31% degli infortuni sul lavoro. Questo dato, insieme con le dimensioni del fenomeno infortunistico in ambiente domestico, evidenzia come permangano criticità in merito alla formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro (SSL) all’interno dei percorsi scolastici ed universitari e confermano la riflessione che da alcuni anni si sta approfondendo sulla necessità di promuovere tali conoscenze sin dalle prime classi della scuola dell’obbligo per sensibilizzare i bambini alla conoscenza e percezione dei rischi negli ambienti che li circondano.&lt;br/&gt;La normativa in materia di tutela della salute e sicurezza del lavoro (Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008) ha fornito delle importanti linee di indirizzo indicando la facoltà per gli Istituti scolastici di inserire in ogni attività scolastica percorsi formativi interdisciplinari alle diverse materie ai fini della promozione e divulgazione della cultura della salute e sicurezza sul lavoro (art. 11 c. 4).&lt;br/&gt;Anche l’attuale Strategia comunitaria per la salute e la sicurezza sul lavoro per il periodo 2007-2012, riprendendo le indicazioni della precedente (2002-2006) in merito all’educazione integrata nei programmi scolastici sia sotto forma di sensibilizzazione, sia come materia integrante nei percorsi di studio professionali, sottolinea l’importante ruolo assegnato all’insegnamento della scuola primaria, dal momento che i riflessi condizionati in materia di prevenzione si acquisiscono proprio durante l’infanzia.&lt;br/&gt;In questo processo è, quindi, fondamentale il contributo della scuola dell’obbligo responsabile non esclusivamente della trasmissione del sapere, ma anche dell’acquisizione e sviluppo di comportamenti responsabili nei confronti della propria salute e sicurezza, per impostare ed orientare comportamenti adeguati e stili di vita sani e positivi, oltre che per favorire l’interiorizzazione di valori fondamentali di responsabilità sociale e civile.&lt;br/&gt;Educare alla salute e sicurezza significa aiutare i ragazzi a sviluppare la capacità di prendere decisioni consapevoli nei riguardi del proprio benessere, in difesa del proprio equilibrio fisico, psichico e sociale, promuovendo una corretta percezione dei rischi e l’adozione di comportamenti che diventino parte integrante dello stile di vita e quindi di lavoro.&lt;br/&gt;Gli Istituti del settore (INAIL, ex ISPESL) raccogliendo l’input normativo (come previsto dall’art. 9 comma 2f del D.Lgs. 81/08) si sono fatti promotori di iniziative per supportare le Istituzioni Scolastiche in questo nuovo ed importante compito educativo, attraverso anche lo sviluppo di “percorsi formativi interdisciplinari” e strategie formative che possano insegnare oggi ai ragazzi cosa significa essere lavoratori domani.&lt;br/&gt;In particolare numerose sono le iniziative formative/informative che vengono svolte dall’INAIL nei confronti del mondo scolastico, sia a livello centrale che regionale.&lt;br/&gt;In questo contesto nasce il programma educativo “Ergonomia a scuola – A scuola di ergonomia” e il presente volume frutto delle collaborazioni interdipartimentali createsi all’interno dell’ex ISPESL per la Promozione della Cultura della Salute e Sicurezza nella Scuola e che oggi, con l’attribuzione delle funzioni all’INAIL con legge 30 luglio 2010 n. 122, possono trovare ulteriore potenziamento e nuove sinergie.&lt;br/&gt;Il volume ed il programma educativo proposto intendono fornire agli insegnanti della scuola primaria degli strumenti didattici semplici e coinvolgenti che siano in grado di sensibilizzare gli alunni alla prevenzione primaria dei disturbi e delle patologie muscolo-scheletriche partendo dall’esperienza di postura e di carico che quotidianamente sperimentano gli alunni con il duplice obiettivo di prevenire, a breve termine, i disturbi muscolo-scheletrici di oggi e garantire il migliore sviluppo psico-fisico degli alunni, fornendo altresì concetti di prevenzione che, a lungo termine, saranno bagaglio culturale e stile di vita sano e di lavoro in sicurezza.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;a href=&quot;http://prevenzionescuola.ispesl.it/documenti/ergonomiaascuola.pdf&quot;&gt;La pubblicazione è stata realizzata nell’ambito dell’attività del Piano di Ricerca triennale 2009/2011 dell’ISPESL le cui funzioni, con legge 30 luglio 2010, n. 122 di conversione con modificazioni del D.L. 78/2010, sono state attribuite all’INAIL.&lt;/a&gt;&lt;br/&gt;Fonte: INAIL</description>
    </item>
    <item>
      <title>Nel 2011 50mila infortuni in meno sul lavoro: calo del 4,4% dei casi mortali</title>
      <link>http://www.grinart.it/snc/News/Voci/2012/5/2_Nel_2011_50mila_infortuni_in_meno_sul_lavoro__calo_del_4,4_dei_casi_mortali.html</link>
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      <pubDate>Wed, 2 May 2012 19:36:56 +0200</pubDate>
      <description>27 aprile 2012. Le stime preliminari dell'INAIL: le 726mila denunce pervenute all'Istituto fanno registrare una flessione del 6,4%, maggiore rispetto all'anno precedente (-1,8%). Si mantiene sotto quota mille il numero di lavoratori che hanno  perso la vita: le vittime sono 930 (40 in meno in confronto al 2010). In aumento del 9,6% le malattie professionali&lt;br/&gt;ROMA - Continuano a calare nel 2011 gli infortuni sul lavoro in Italia, con una flessione del 6,4% sensibilmente superiore al -1,8% dell'anno precedente. Secondo quanto rilevato dalla Consulenza statistico attuariale dell'INAIL, le denunce complessive pervenute all'Istituto sono state 726mila: 50mila in meno rispetto alle 775.669 del 2010. Importante anche la diminuzione dei morti sul lavoro che - passando da 973 a 930 vittime - per la seconda volta rimangono al di sotto della soglia dei mille casi, con un decremento del 4,4% (nel 2010 il calo era stato pari al -7,6%). In generale, dunque - seppure in un contesto che rimane grave e drammatico - il fenomeno infortunistico è stato caratterizzato da un contenimento molto positivo.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Nell'industria infortuni in flessione del 10%. La contrazione degli infortuni ha accomunato tutti i rami delle attività economiche. La diminuzione più pronunciata è stata registrata nell'Industria (-9,9%), in presenza di un calo occupazionale dello 0,6%, seguita dall'Agricoltura (-6,3%) - dove il decremento degli  occupati secondo Istat è stato dell'1,9% - e dai Servizi (-4,2%), caratterizzati invece da un aumento degli occupati dell'1%. Positivo, ancora, l'andamento nelle Costruzioni (-11,0%), influenzato anche dalla diminuzione significativa degli occupati (-5,3% rispetto al 2010). Nei casi mortali si distinguono per la contrazione più alta i Servizi (-8,8%), a fronte dell'Industria che si attesta al -2,1% (da segnalare, tuttavia, come le Costruzioni diminuiscano del 10,6%). Si rileva, infine - con tre decessi in più nel 2011 - un leggero aumento nell'Agricoltura (+2,7%).&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Un calo generalizzato sul territorio. A livello territoriale la riduzione degli infortuni è stata generalizzata, con un calo equivalente al Nord e al Centro (-6%) e uno maggiore nel Mezzogiorno (-8,1%). Il risultato del Nord e del Mezzogiorno è stato conseguito, peraltro, in concomitanza a una flebile ripresa occupazionale nel territorio (rispettivamente +0,7% e +0,2%), mentre al Centro gli occupati hanno visto una lieve riduzione (0,1%) rispetto all'anno precedente. Nei casi mortali si distingue il dato relativo al Mezzogiorno, con una contrazione significativa del 10,2%, mentre il Centro e il Nord sono caratterizzati da un calo rispettivamente del 2,5% e dell'1,1%.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;In controtendenza i casi mortali che interessano le donne. La diminuzione degli infortuni sul lavoro ha riguardato sia gli uomini che le donne, con un decremento più sensibile per i primi (-6,8% contro -5,5%), peraltro giustificato anche dall'andamento occupazionale rilevato dall'Istat: il moderato aumento dello 0,4% degli occupati nel 2011 è dovuto, infatti, quasi esclusivamente al genere femminile (+1,2%, contro il -0,1% maschile). Forte, invece, la differenza tra i due sessi per i casi mortali: il calo del 4,4% è influenzato esclusivamente dalla componente maschile (da 895 decessi nel 2010 agli 840 stimati nel 2011, -6,1%). Per le lavoratrici, viceversa, è stato riscontrato un sensibile aumento dei decessi  (+15,4%), passati dai 78 casi del 2010 ai 90 stimati del 2011: tale aumento è dovuto agli episodi &amp;quot;in itinere&amp;quot; che, per le vittime di sesso femminile, rappresentano d'altronde più della metà del totale.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Forte incremento delle malattie professionali. Nell'ultimo biennio risulta evidente l'incremento eccezionale delle denunce di malattia professionale, dovuto a diverse cause. Da un lato l'emersione delle cosiddette malattie &amp;quot;perdute&amp;quot;, grazie a una più matura consapevolezza di lavoratori e datori di lavoro favorita dalle iniziative di istituzioni e organizzazioni (parti sociali, medici di famiglia, patronati). Dall'altro l'inserimento delle patologie muscolo-scheletriche nelle nuove tabelle delle malattie professionali, che consente un percorso più agevole per il riconoscimento del nesso di causalità tra esposizione al rischio e insorgenza della malattia. Sono in notevole aumento, inoltre, le denunce di più malattie per un unico lavoratore, connesse alla sua mansione e per lo stesso rischio. L'incremento, come emerge dall'analisi per gestione, è molto sostenuto in Agricoltura, dove nel corso del 2011 sono state presentate circa ottomila denunce, 1.600 in più rispetto all'anno precedente, pari a un aumento del 24,8%. La crescita del numero delle denunce è più contenuta, invece, tra i Dipendenti in conto Stato (+14,6%) e nell'Industria e Servizi (+6,8%).&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Per saperne di più: &lt;a href=&quot;http://www.inail.it/Portale/appmanager/portale/desktop?_nfpb=true&amp;_pageLabel=PAGE_SALASTAMPA&amp;nextPage=Per_i_Giornalisti/Infografiche/Infortuni_sul_lavoro_nel_2011__Stime_preliminari/index.jsp&quot;&gt;Infografiche infortuni sul lavoro 2011. Stime preliminari&lt;/a&gt;&lt;br/&gt;Tabelle commentate&lt;br/&gt;&lt;a href=&quot;http://www.inail.it/repository/ContentManagement/information/N215158228/1_andamento_infortuni_2006_2011.pdf&quot;&gt;Infortuni sul lavoro 2006 - 2011 (tutte le gestioni)&lt;/a&gt;&lt;br/&gt;&lt;a href=&quot;http://www.inail.it/repository/ContentManagement/information/N215158228/2_stime%20infortuni%20al%2029%20febbraio%202012%20per%20ramo%20attivita.pdf&quot;&gt;Infortuni sul lavoro nel 2011 per rami/settori di attività economica&lt;/a&gt;, &lt;a href=&quot;http://www.inail.it/repository/ContentManagement/information/N215158228/3_stime%20infortuni%20al%2029%20febbraio%202012%20per%20area%20geografica.pdf&quot;&gt;per area geografica&lt;/a&gt; e &lt;a href=&quot;http://www.inail.it/repository/ContentManagement/information/N215158228/4_stime%20infortuni%20al%2029%20febbraio%202012%20per%20genere.pdf&quot;&gt;per genere&lt;/a&gt;&lt;br/&gt;&lt;a href=&quot;http://www.inail.it/repository/ContentManagement/information/N215158228/5_stimeMP_2006%2d2011.pdf&quot;&gt;Malattie professionali 2006-2011 (tutte le gestioni)&lt;/a&gt;, &lt;a href=&quot;http://www.inail.it/repository/ContentManagement/information/N215158228/6_stimeMP_2006%2d2011_industria_e_servizi.pdf&quot;&gt;gestioni industria e servizi&lt;/a&gt;&lt;br/&gt;Fonte: INAIL</description>
    </item>
    <item>
      <title>Giardinaggio e manutenzione del verde: nuova edizione della UNI EN 836:2011</title>
      <link>http://www.grinart.it/snc/News/Voci/2012/4/30_Giardinaggio_e_manutenzione_del_verde__nuova_edizione_della_UNI_EN_836_2011.html</link>
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      <pubDate>Mon, 30 Apr 2012 18:52:25 +0200</pubDate>
      <description>La nuova edizione della UNI EN 836:2011 “Macchine da giardinaggio – Tosaerba a motore – Sicurezza” - che sostituisce l’edizione 2006 - specifica i requisiti di sicurezza e di verifica per la progettazione e la costruzione di tosaerba a motore ad asse verticale e di quelli a lame elicoidali, con conducente a piedi e con conducente seduto, di trattorini da prato e da giardino, di tosaerba professionali e di trattorini da prato e da giardino con attrezzature falcianti adattabili.&lt;br/&gt;La norma descrive i metodi per eliminare o ridurre i pericoli che insorgono durante l’uso e specifica il tipo di informazioni che devono essere fornire dal fabbricante sulle procedure per l’utilizzo in sicurezza dei tosaerba.&lt;br/&gt;I requisiti e le misure di sicurezza generali si riferiscono ai componenti azionati dalla sorgente di potenza, al fissaggio dei ripari, alla protezione dalle superfici calde e dai gas di scarico, ai componenti in pressione, alla fuoriuscita di liquido, ai sedili e poggiapiedi (per le macchine che prevedono il conducente seduto), ai comandi, requisiti elettrici, arresto e avviamento del motore, rumore e vibrazioni, ecc..&lt;br/&gt;Una sezione è dedicata ai requisiti e alle misure di sicurezza particolari che riguardano ogni tipologia di tosaerba trattato dalla UNI EN 836.&lt;br/&gt;Troviamo poi le istruzioni per l’uso – che riguardano l’assemblaggio, il funzionamento e la manutenzione della macchina, le istruzioni di sicurezza e la marcatura minima che ogni macchina e attrezzatura falciante deve riportare.&lt;br/&gt;L’elenco dei pericoli significativi per le diverse parti della macchina, trattati e non trattati nella norma, è riportato in Appendice A. In Appendice B vengono invece riportati i pittogrammi che devono essere utilizzati per la marcatura dei tosaerba.&lt;br/&gt;Nella UNI EN 836:2011, di competenza dell’Ente federato CUNA, non vengono invece trattati gli aspetti ambientali e quelli legati alla compatibilità elettromagnetica.&lt;br/&gt;Fonte: UNI</description>
    </item>
    <item>
      <title>Campi elettromagnetici, slitta al 31 ottobre 2013 la direttiva CE 2004/40</title>
      <link>http://www.grinart.it/snc/News/Voci/2012/4/27_Campi_elettromagnetici,_slitta_al_31_ottobre_2013_la_direttiva_CE_2004_40.html</link>
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      <pubDate>Fri, 27 Apr 2012 19:04:11 +0200</pubDate>
      <description>BRUXELLES – Posticipata dal Parlamento Europeo l’entrata in vigore della nuova direttiva CE 2004/40 sui campi elettromagnetici. Nuovo termine stabilito con direttiva 2012/11/UE del 19 aprile 2012 è il 31 ottobre 2013, cade quindi la precedente scadenza originariamente prevista per il 30 aprile 2012.&lt;br/&gt;L’iter di questa direttiva è lungo e complesso in quanto la norma deve rispondere a un duplice obiettivo: garantire un livello elevato di protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori e garantire allo stesso tempo la continuità e lo sviluppo delle attività mediche e industriali che prevedono l’utilizzo dei campi elettromagnetici. La norma è quindi stata sottoposta a revisioni dando ascolto alle preoccupazioni manifestate dalle parti interessate, in particolare dalla comunità medica, sull’impatto che l’attuazione di tale direttiva potrebbe avere sull’utilizzazione di procedure mediche basate sulla diagnostica per immagini, nonché sul suo impatto su talune attività industriali.&lt;br/&gt;Il parlamento europeo, in data 14 giugno 2011, ha approvato una nuova proposta di direttiva basata su informazioni scientifiche più recenti e con la direttiva del 19 aprile ne ha posticipato l’entrata in vigore al 31 ottobre 2013.&lt;br/&gt;Ricordiamo che la norma a protezione dai rischi derivanti dai campi elettromagnetici è richiamata e prevista dal D.Lgs. 81/08 art. 209 Titolo VII Capo IV “Identificazione dell’esposizione e valutazione dei rischi” e dall’articolo 306. “Nell’ambito della valutazione dei rischi di cui all’articolo 181, il datore di lavoro valuta e, quando necessario, misura o calcola i livelli dei campi elettromagnetici ai quali sono esposti i lavoratori. La valutazione, la misurazione e il calcolo devono essere effettuati in conformità alle norme europee standardizzate del Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica (CENELEC). Finché le citate norme non avranno contemplato tutte le pertinenti situazioni per quanto riguarda la valutazione, misurazione e calcolo dell’esposizione dei lavoratori ai campi elettromagnetici, il datore di lavoro adotta le specifiche buone prassi individuate od emanate dalla Commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e per l’igiene del lavoro, o, in alternativa, quelle del Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI), tenendo conto, se necessario, dei livelli di emissione indicati dai fabbricanti delle attrezzature.”&lt;br/&gt;Per approfondire: &lt;a href=&quot;http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:110:0001:0002:IT:PDF&quot;&gt;Direttiva UE 19 aprile 2012&lt;/a&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Fonte: Quotidiano SICUREZZA.it</description>
    </item>
    <item>
      <title>La qualificazione dei formatori per la sicurezza</title>
      <link>http://www.grinart.it/snc/News/Voci/2012/4/24_La_qualificazione_dei_formatori_per_la_sicurezza.html</link>
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      <pubDate>Tue, 24 Apr 2012 19:33:17 +0200</pubDate>
      <description>Approvati dalla Commissione Consultiva i criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e la sicurezza sul lavoro. Lorenzo Fantini, dirigente del Ministero del lavoro, ne illustra i punti principali e i tempi di entrata in vigore.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Sono stati approvati lo scorso 18 aprile dalla Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro istituita presso il Ministero del lavoro i “Criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro”, così come previsto dall’articolo 6, comma 8, lett.m-bis del Decreto Legislativo n. 81/2008.&lt;br/&gt;Innanzitutto, il Dott. Fantini evidenzia come il documento appena approvato dalla Commissione consultiva rappresenti il tassello per completare gli Accordi del 21 dicembre sulla formazione dei lavoratori, che ricordiamo, si limitavano a definire, come requisito minimo per i docenti, un’esperienza professionale o di insegnamento almeno triennale, previsione molto generale e che pone una serie di problemi di attuazione. Volutamente gli accordi non definivano ulteriori requisiti proprio in quanto i criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro erano in fase avanzata di definizione nell’ambito dei lavori della Commissione consultiva.&lt;br/&gt;Il nuovo documento approvato definisce quindi i requisiti che devono essere in possesso dei formatori e che costituiranno per il datore di lavoro il punto di riferimento per valutare la qualità dell’offerta formativa e la congruenza con il quadro normativo.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Nel dettaglio, si tratta di una griglia di requisiti minimi, che prevede innanzitutto un prerequisito che vale per tutti i formatori (ad esclusione del datore di lavoro che effettua direttamente la formazione ai propri lavoratori) è che consiste nel possesso di un diploma di scuola secondaria di secondo grado.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Oltre a questo prerequisito sono previsti ulteriori 6 criteri di qualificazione: per essere considerato qualificato il formatore-docente dovrà possedere il prerequisito ed almeno uno dei criteri elencati nel documento.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Ciascun criterio è articolato in ulteriori requisiti minimi per garantire la contemporanea presenza dei tre elementi fondamentali che devono essere posseduti da un docente-formatore in materia di salute e sicurezza sul lavoro: conoscenza, esperienza e capacità didattica. Non si tratta quindi di requisiti solo teorici ma c’è sempre la combinazione all’interno dei criteri di un elemento teorico e di uno pratico, quindi requisiti di studio uniti all’esperienza (salvo il caso del primo criterio che prevede come sufficiente alla qualificazione la precedente esperienza come docente esterno, per almeno 90 ore negli ultimi 3 anni, in quella che il documento definisce come “area tematica oggetto della docenza” [1]).&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;La griglia considera perciò diverse tipologie di studio, non solo nell’ambito della materia oggetto della docenza ma anche nell’area della comunicazione e della didattica, mettendo quindi in evidenza la capacità di essere docente. Comune a tutti i requisiti è infatti la necessità di una precedente esperienza come docente esterno negli ultimi 3 anni per almeno 32 ore. È un passo importante e fondamentale, - sottolinea il Dott. Fantini - coinvolgerà tutti i futuri formatori che dovranno quindi valutare la propria esperienza pregressa e reperire una specifica documentazione che la comprovi, documentazione che dovrà essere esibita ai datori di lavoro che richiederanno l’attività di formazione.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Non è invece prevista l’istituzione di un albo dei formatori, sarà il docente e il datore di lavoro che dovranno dimostrare tramite la specifica documentazione se la formazione erogata è coerente con le disposizioni del Testo unico sulla sicurezza sul lavoro, all’organo di vigilanza o al giudice in caso di contestazione.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Sui lavori della Commissione, durati due anni, il Dott. Fantini mette in evidenza come siano stati la sintesi di diverse posizioni che hanno raggiunto alla fine un punto di convergenza: un esempio è un’ulteriore previsione specifica destinata ai datori di lavoro che non era prevista nella penultima stesura e che è stata inserita successivamente per venire incontro alle esigenze delle piccole e medie imprese, anche in relazione alla situazione economica attuale. La previsione specifica che i datori di lavoro possono svolgere attività formativa, nei soli riguardi dei propri lavoratori e solo se in possesso dei requisiti per lo svolgimento diretto dei compiti del servizio di prevenzione e protezione, con il solo prerequisito del diploma di scuola secondaria di secondo grado senza il possesso degli ulteriori requisiti definiti dal documento della Commissione.&lt;br/&gt;Questa previsione è però transitoria – sottolinea il Dott. Fantini - per un periodo di 36 mesi (24 mesi dall’entrata in vigore dei criteri di qualificazione, che a loro volta entreranno in vigore 12 mesi dopo la pubblicazione). Al termine di questo periodo, il datore di lavoro che intenda svolgere direttamente l’attività formativa dovrà dimostrare di essere in possesso di uno dei 6 criteri definiti dalla Commissione.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;L’entrata in vigore dei criteri di qualificazione dei formatori dopo 12 mesi, continua il Dott. Fantini, è stato un ulteriore punto dibattuto a lungo nella Commissione per la consapevolezza che il nuovo sistema imporrà regole più stringenti a cui tutto il mondo della formazione sulla sicurezza sul lavoro dovrà adeguarsi.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Da parte del Ministero del lavoro non c’è invece ancora una decisione definitiva sullo strumento giuridico con il quale i criteri di qualificazione saranno recepiti (il dott. Fantini sottolinea come questa avverrà nel più breve tempo possibile): il Decreto Legislativo 81/2008 prevede i compiti della Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro ma non ne definisce lo strumento giuridico di recepimento. Il Ministero sta quindi valutando se sottoporre i criteri di qualificazione a un accordo in sede di conferenza Stato-Regioni. È però allo studio anche l’ipotesi di approvazione con una specifica legge (con quindi tempi più lunghi di approvazione) se i criteri di qualificazioni dovessero essere intesi come destinati a un più ampio spettro della formazione e quindi non solo alla formazione definita dagli articoli 34 e 37 del Decreto Legislativo 81/2008 e dai relativi accordi Stato-Regioni del 21 dicembre 2011. Il Dott. Fantini sottolinea però che l’impostazione su cui si sono espressi in modo concorde i componenti della Commissione è quella di limitare i criteri di qualificazione ai soli formatori per la salute e sicurezza sul lavoro, così come richiesti dagli articoli e dagli accordi appena citati. Il Dott. Fantini proporrà quindi agli uffici competenti del Ministero del Lavoro l’approvazione dei criteri di qualificazione tramite un accordo in sede di conferenza Stato-Regioni.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;In questa ipotesi, è ipotizzabile un accordo in tempi rapidi, forse un mese, in considerazione della provenienza del documento dalla Commissione consultiva, sede già teatro di condivisione con i rappresentanti dei ministeri, delle regioni e delle province autonome (sulla scorta dell’esperienza recente, il Dott. Fantini non esclude però che vi possano essere in sede di Conferenza Stato-Regioni ulteriori contrattempi).&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;L’intervista di PuntoSicuro si conclude con un auspicio del Dott. Fantini: l’applicazione dei criteri di qualificazione dei formatori, unita all’applicazione degli accordi del 21 dicembre 2011 e a quello per l’utilizzo delle attrezzature del 22 febbraio 2012, accompagnata da una campagna ispettiva sulle distorsioni del panorama formativo – che il Dott. Fantini auspica – porteranno a selezionare quei soggetti formatori effettivamente capaci e in grado di erogare una formazione efficace che possa elevare i livelli di prevenzione e di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, mettendo invece fuori mercato quei soggetti che non sono in grado di garantirla.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Nota: in aggiunta ai temi trattati dal Dott. Fantini, aggiungiamo ulteriori due indicazioni per i formatori presenti nel documento approvato dalla Commissione consultiva: l’aggiornamento e la clausola di salvaguardia.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Ai fini dell’aggiornamento, il formatore-docente è tenuto con cadenza triennale, alla frequenza, per almeno 24 ore complessive nell’area tematica di competenza, di seminari, convegni specialistici, corsi di aggiornamento. Di queste 24 ore almeno 8 ore devono essere relative a corsi di aggiornamento. Oppure il docente deve effettuare un numero minimo di 24 ore di attività di docenza nell’area tematica di competenza.&lt;br/&gt; &lt;br/&gt;La clausola di salvaguardia prevede invece che i formatori non in possesso del prerequisito (diploma di scuola secondaria di secondo grado) alla data di pubblicazione dei criteri di qualificazione, possono svolgere l’attività qualora siano in grado di dimostrare di possedere almeno uno dei criteri previsti dal documento.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;[1] INDIVIDUAZIONE DELLE “AREE TEMATICHE”. Il documento della Commissione definisce tre aree tematiche attinenti alla salute e sicurezza sul lavoro:&lt;br/&gt;1. Area normativa/giuridica/organizzativa.&lt;br/&gt;2. Area rischi tecnici/igienico-sanitari (nel caso di rischi che interessino materie sia tecniche sia igienico- sanitarie, gli argomenti dovranno essere trattati sotto il duplice aspetto).&lt;br/&gt;	1.	Area relazioni/comunicazione.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Fonte: Punto Sicuro</description>
    </item>
    <item>
      <title>SISTRI, slitta al 30 novembre il pagamento delle quote 2012</title>
      <link>http://www.grinart.it/snc/News/Voci/2012/4/23_SISTRI,_slitta_al_30_novembre_il_pagamento_delle_quote_2012.html</link>
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      <pubDate>Mon, 23 Apr 2012 19:31:09 +0200</pubDate>
      <description>Il Ministero dell’Ambiente sta procedendo ad una revisione del sistema SISTRI in modo da semplificare e rendere più efficienti le procedure.&lt;br/&gt;Nell’ambito di questo lavoro, d’accordo con la società che ha fornito il sistema, la Selex Elsag del gruppo Finmeccanica, è stato concordato un differimento al 30 novembre 2012 del termine per il pagamento dei contributi per l’anno in corso, che scadeva il 30 aprile prossimo.&lt;br/&gt;Il ministro Corrado Clini ha proposto al nuovo presidente di Confindustria e ai presidenti delle associazioni delle categorie interessate di valutare insieme le modalità per rendere finalmente operativo il sistema, senza aggiungere oneri amministrativi alle già complesse procedure cui le imprese sono sottoposte per rispettare gli adempimenti ambientali ed in particolare quelli in materia di rifiuti.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Fonte: Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare</description>
    </item>
    <item>
      <title>Ambienti di lavoro sani e sicuri - Un bene per te - Un bene per l’azienda</title>
      <link>http://www.grinart.it/snc/News/Voci/2012/4/20_Ambienti_di_lavoro_sani_e_sicuri_-_Un_bene_per_te_-_Un_bene_per_lazienda.html</link>
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      <pubDate>Fri, 20 Apr 2012 19:53:54 +0200</pubDate>
      <description>Segnaliamo che è ora visitabile la versione italiana del sito di “Ambienti sani e sicuri 2012 – 2013″ che raccoglie tutti i materiali riguardanti la campagna, ricerche, studi e indicazioni per le candidature. Suddiviso in sei sezioni il sito è sia luogo di consultazione dei materiali che strumento di networking, collaborazione e rafforzare le collaborazioni tra i partner.&lt;br/&gt;Contiene dati, documenti e risorse. Analisi dei punti di vista della dirigenza e dei lavoratori in merito ai rischi sul lavoro, guide e strumenti operativi, come lo strumento di autovalutazione della leadership nel campo della SSL,  l’elenco di controllo della partecipazione dei lavoratori e l’elenco di controllo dei rappresentanti dei lavoratori. Nelle pagine è possibile inoltre accedere a Studi di casi, Pubblicazioni, Soluzioni preventive e  Strumenti pratici relativi al progetto OiRA.&lt;br/&gt;&lt;a href=&quot;https://osha.europa.eu/it/press/press-releases/new_healthy_workplaces_campaign_call_action_for_employers_workers_work_together&quot;&gt;Leggi il comunicato stampa&lt;/a&gt;&lt;br/&gt;&lt;a href=&quot;http://www.healthy-workplaces.eu/it/&quot;&gt;Sito web della campagna&lt;/a&gt;&lt;br/&gt;Fonte: Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro</description>
    </item>
    <item>
      <title>È on-line l'applicazione per la compilazione della Dichiarazione MUD 2011</title>
      <link>http://www.grinart.it/snc/News/Voci/2012/4/19_E_on-line_lapplicazione_per_la_compilazione_della_Dichiarazione_MUD_2011.html</link>
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      <pubDate>Thu, 19 Apr 2012 19:02:45 +0200</pubDate>
      <description>Come noto, l’art. 28, comma 1 del Decreto 18 febbraio 2011 n. 52, stabilisce che i produttori iniziali di rifiuti e le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti, che erano tenuti alla presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale di cui alla legge 25 gennaio 1994 n. 70, devono comunicare al SISTRI, i dati relativi ai rifiuti prodotti e smaltiti nell’anno 2011 entro il 30 aprile 2012.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;La presentazione della Dichiarazione è disciplinata dalla circolare del Ministero dell’Ambiente n. 6774 del 2 marzo 2011 “recante indicazioni operative relative all’assolvimento degli obblighi di comunicazione annuale di cui alla legge 70/94, al D.P.C.M. 27704/2010 e all’art. 12 del D.M. 17/12/2009, come modificato con D.M. 22/12/2010” che prevede che possa essere effettuata:&lt;br/&gt;- Compilando e trasmettendo alle Camere di Commercio, con le modalità utilizzate per la presentazione del MUD (quindi via telematica o con spedizione cartacea o magnetica) le schede del capitolo 1 – Rifiuti del DPCM 27 aprile 2010, previo pagamento del diritto di segreteria. Le Camere di Commercio provvederanno ad inoltrare le informazioni raccolte al SISTRI e all’ISPRA, quest’ultimo deputato all’elaborazione dei dati nell’ambito del Catasto dei rifiuti.&lt;br/&gt;Compilando i modelli disponibili nell'area riservata SISTRI:&lt;br/&gt;- accedendo unicamente con il dispositivo USB assegnato ai Delegati di Sede, nello spazio riservato&lt;br/&gt;- compilando le Schede Rifiuti per ciascuna Unità Locale iscritta al SISTRI&lt;br/&gt;- inserendo le informazioni come meglio descritte nella &lt;a href=&quot;http://www.sistri.it/Documenti/Allegati/GUIDA_APPLICAZIONE_DICHIARAZIONE_MUD_2011.pdf&quot;&gt;Guida per l'utilizzo dell'applicazione per la compilazione della Dichiarazione MUD 2011&lt;/a&gt;&lt;br/&gt;L'APPLICAZIONE PER LA COMPILAZIONE DEI MODULI È DISPONIBILE NELL'AREA RISERVATA SISTRI ACCESSIBILE MEDIANTE L'UTILIZZO DEL DISPOSITIVO USB DEL DELEGATO DELL'UNITÀ LOCALE INTERESSATA&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Fonte: Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare</description>
    </item>
    <item>
      <title>Linee di indirizzo per la riduzione della vulnerabilità sismica dell'impiantistica antincendio</title>
      <link>http://www.grinart.it/snc/News/Voci/2012/4/18_Linee_di_indirizzo_per_la_riduzione_della_vulnerabilita_sismica_dellimpiantistica_antincendio.html</link>
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      <pubDate>Wed, 18 Apr 2012 19:39:26 +0200</pubDate>
      <description>On-line le linee di indirizzo per la riduzione della vulnerabilità sismica dell'impiantistica antincendio, approvate dal Comitato Centrale Tecnico Scientifico del Corpo Nazionale e volte a fornire riferimenti per la concezione, progettazione e realizzazione degli impianti antincendio, o comunque connessi alla sicurezza antincendio.&lt;br/&gt;Le linee di indirizzo forniscono criteri e indicazioni operative per ridurre la vulnerabilità sismica degli impianti antincendio. In particolare, vengono definiti i requisiti minimi di sicurezza sismica ritenuti necessari per ottenere condizioni e caratteristiche di installazione che garantiscano, a seconda delle esigenze, l'incolumità delle persone, il mantenimento della funzionalità, il pronto ripristino post sisma. Con esse vengono fornite indicazioni di tipo preventivo per evitare situazioni di difficoltà o di pericolo per le persone in caso di terremoto, legate alla evacuabilità dei luoghi e alla generazione di effetti indotti connessi con il rischio d’incendio, quali, ad esempio, rilasci di sostanze pericolose o infiammabili. &lt;br/&gt;L'obiettivo delle linee di indirizzo è quello di definire i requisiti di sicurezza sismica degli impianti connessi alla sicurezza antincendio con riferimento ai diversi scenari d'installazione - pericolosità del sito e funzione strategica dell’installazione.&lt;br/&gt;Per le modalità di realizzazione delle installazioni, e in particolare per il dimensionamento dei sistemi di ancoraggio, viene invece fatto diretto rimando alla normativa sismica NTC 2008 e alla scienza e tecnica delle costruzioni.&lt;br/&gt;Allegati:&lt;br/&gt;&lt;a href=&quot;http://www.vigilfuoco.it/aspx/download_file.aspx?id=12215&quot;&gt;Guida tecnica - Linee di indirizzo per la riduzione della vulnerabilità sismica&lt;/a&gt;&lt;br/&gt;&lt;a href=&quot;http://www.vigilfuoco.it/aspx/download_file.aspx?id=12213&quot;&gt;Lettera Circolare sulle linee di indirizzo&lt;/a&gt;&lt;br/&gt;Fonte: Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco</description>
    </item>
    <item>
      <title>Omologazione trattori agricoli e forestali, recepite direttive CE</title>
      <link>http://www.grinart.it/snc/News/Voci/2012/4/17_Omologazione_trattori_agricoli_e_forestali,_recepite_direttive_CE.html</link>
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      <pubDate>Tue, 17 Apr 2012 20:14:17 +0200</pubDate>
      <description>Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 86 il 12 aprile 2012 il Decreto 20 febbraio 2012 con il quale il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali recepiscono le norme UE relative all’omologazione dei trattori agricoli o forestali. In particolare, il provvedimento  attiene al “Recepimento della direttiva della Commissione 8 settembre 2010, n. 2010/62/UE, che modifica, le direttive del Consiglio 80/720/CEE e 86/297/CEE e le direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2003/37/CE, 2009/60/CE e 2009/144/CE, relative all’omologazione dei trattori agricoli o forestali”.&lt;br/&gt;La “direttiva 2009/60/CE del 13 luglio 2009, del Parlamento europeo e del Consiglio”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea 30 luglio 2009, n. L198, attiene alla “velocità massima per costruzione e alle piattaforme di carico dei trattori agricoli o forestali a ruote”, e definisce nuovi parametri  da rispettare per l’omologazione. Dopo aver dato indicazione sulla procedura da adottare per determinare la velocità massima dei trattori, la direttiva, in merito alle piattaforme di carico stabilisce che:&lt;br/&gt;- Il centro di gravità della piattaforma deve essere situato tra gli assi;&lt;br/&gt;- le dimensioni della piattaforma devono essere tali che:&lt;br/&gt;- la lunghezza non superi 1,4 volte la carreggiata massima anteriore o posteriore del trattore;&lt;br/&gt;- la larghezza non superi quella massima complessiva del trattore non attrezzato;&lt;br/&gt;- la piattaforma deve essere disposta simmetricamente rispetto al piano longitudinale mediano del trattore;&lt;br/&gt;- il piano di carico deve trovarsi al massimo a 150 cm al di sopra del suolo;&lt;br/&gt;- il montaggio e il tipo della piattaforma devono essere tali che, a carico normale, il campo di visibilità del conducente resti sufficiente e i vari dispositivi regolamentari di illuminazione e di segnalazione luminosa possano continuare a svolgere la loro funzione;&lt;br/&gt;- la piattaforma di carico dev’essere amovibile; essa deve essere fissata al trattore in modo da escludere il pericolo che se ne distacchi accidentalmente”.&lt;br/&gt;La “direttiva 2009/144/CE del 30 novembre 2009, del Parlamento europeo e del Consiglio”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea 30 gennaio 2010, n. L 27,riguarda taluni elementi e caratteristiche dei trattori agricoli o forestali a ruote. Sono numerose le indicazioni tecniche che la norma detta in materia di omologazione dei parabrezza, dei collegamenti meccanici tra trattori e veicoli rimorchiati e carico verticale, di regolatore di velocità, e protezione degli elementi motore, delle parti sporgenti e delle ruote.&lt;br/&gt;La norma stabilisce le prescrizioni concernenti l’attrezzatura, le modalità di presentazione di domanda di omologazione, i requisiti generali e le prove e conformità della produzione. Fornisce inoltre esempi di marchi di omologazione CE e le procedure cui attenersi riguardo  comunicazione concernente l’omologazione CE, suo rifiuto, estensione e revoca.&lt;br/&gt;La “direttiva della Commissione 8 settembre 2010, n. 2010/62/UE è relativa” ai trattori a ridotta altezza libera dal suolo e ha lo scopo di “modificare la direttiva 80/720/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1980, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative allo spazio di manovra, ai mezzi di accesso al posto di guida, nonché agli sportelli ed ai finestrini dei trattori agricoli o forestali a ruote, la direttiva 2003/37/CE, la direttiva 2009/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa alla velocità massima per costruzione e alle piattaforme di carico dei trattori agricoli o forestali a ruote e la direttiva 2009/144/CE del Parlamento europeo del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa a taluni elementi e caratteristiche dei trattori agricoli o forestali a ruote in modo da tener conto delle caratteristiche specifiche dei trattori a ridotta altezza libera dal suolo”.&lt;br/&gt;Si evidenzia che  le direttive  2009/60/CE e 2009/144/CE sono versioni codificate, per le quali non è prevista la trasposizione nell’ordinamento interno.&lt;br/&gt;Al decreto sono allegate le “Disposizioni generali e prescrizioni relative alle prese di forza” e prototipo di scheda informativa a norma dell’allegato I della direttiva 2003/37/CE per quanto riguarda l’omologazione CE di un trattore in relazione alle prese di forza per trattori. La scheda contiene dati generali e dati relativi alla documentazione di omologazione.&lt;br/&gt;Le disposizioni del decreto si applicano: categorie T1, T2, T3 per i nuovi tipi di veicoli dal 29 settembre 2011, per i veicoli nuovi dal 29 settembre 2012; T4.3 dal 29 settembre 2013 ai nuovi tipi di veicoli e dal 29 settembre 2016 ai veicoli nuovi.&lt;br/&gt;Per le categorie T4.1, T4,2, T5, C, R, S si applicano:&lt;br/&gt;“a) tre anni dopo l’entrata in vigore del decreto di recepimento dell’ultima direttiva CE particolare da adottare, per i nuovi tipi di veicoli;&lt;br/&gt;b) sei anni dopo l’entrata in vigore del decreto di recepimento dell’ultima direttiva CE particolare da adottare, per tutti i veicoli messi in circolazione”.&lt;br/&gt;Ovvero secondo quanto previsto dall’articolo 22, comma 2 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 novembre 2004 .&lt;br/&gt;Per approfondire: &lt;a href=&quot;http://olympus.uniurb.it/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=6901:ministero-delle-infrastrutture-e-edei-trasporti-dm-20-febbbraio-2012-recepimento-dir-201062ue-che-modifica-dir-80720cee-e-86297cee-e-dir-200337ce-200960ce-e-2009144ce-relative-allomologazione-dei-trattori-agricoli-e-forestali&amp;catid=5:normativa-italiana&amp;Itemid=66&quot;&gt;Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, D.M. 20 febbraio 2012&lt;/a&gt;&lt;br/&gt;Fonte: Quotidiano SICUREZZA.it</description>
    </item>
    <item>
      <title>Uso uscite di emergenza, tornelli e porte scorrevoli, circolari VV.F.</title>
      <link>http://www.grinart.it/snc/News/Voci/2012/4/13_Uso_uscite_di_emergenza,_tornelli_e_porte_scorrevoli,_circolari_VV.F..html</link>
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      <pubDate>Fri, 13 Apr 2012 20:07:48 +0200</pubDate>
      <description>Emesse in data 4 aprile 2012 dal Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, due circolari riguardanti la sicurezza delle vie di esodo. Si tratta della circolare n. 4962 – “Uso delle vie e uscite di emergenza in presenza di sistemi di controllo degli accessi mediante “tornelli” e la circolare n. 4963 “Uso delle vie e uscite di emergenza in presenza di porte scorrevoli orizzontalmente munite di dispositivi di apertura automatici ridondanti”.&lt;br/&gt;Entrambe le circolari hanno la finalità di armonizzare le necessità di utilizzo di questi dispositivi di accesso e uscita alle norme di tutela della sicurezza disposte nel D.Lgs.81/08.&lt;br/&gt;Nel dettaglio, la circolare n.4962 stabilisce che “nei casi in cui i tornelli siano installati lungo le vie e uscite di emergenza [...] si devono applicare le seguenti condizioni minime (ottemperando il punto 1.5.7 dell’allegato IV del D.Lgs. n. 81/08):&lt;br/&gt;- “l’uscita di che trattasi sia sempre presidiata;&lt;br/&gt;- un numero di tornelli, la cui larghezza complessiva sia non inferiore alla larghezza necessaria all’esodo, sia dotato di sistemi atti a consentire, in caso di emergenza, lo sgancio degli stessi tornelli in posizione tale da non creare intralcio all’esodo delle persone;&lt;br/&gt;- i sistemi di cui al punto precedente devono essere azionabili dall’operatore che presidia l’uscita ovvero dalle persone in esodo attraverso un dispositivo posto in posizione facilmente identificabile e accessibile nel verso dell’esodo;&lt;br/&gt;	-	i tornelli devono aprirsi automaticamente e portarsi in posizione di apertura completa a seguito di mancanza di energia elettrica di rete”.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;La circolare n. 4693 affronta lo stesso tipo di problematica ma nelle situazioni in cui la via di accesso e uscita avvenga attraverso porte scorrevoli orizzontalmente munite di “dispositivi di apertura automatici ridondanti”.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;In questo caso con la circolare si stabilisce che suddette porte possono soddisfare i requisiti di tutela della sicurezza dei lavoratori disposti al punto 1.5.6 dell’allegato IV del D.Lgs. n. 81/08 solo allorquando rispettino le seguenti condizioni:&lt;br/&gt;- “il segnale per il comando di apertura di emergenza delle ante scorrevoli deve essere fornito da idonei dispositivi (es.: radar, fotocellule), posti nel verso dell’esodo, atti a rilevare in modo automatico e indipendente dalla volontà delle persone, il movimento di queste o di altri oggetti che si avvicinano alla porta. Per garantire comunque la presenza del segnale di rilevamento su un angolo di 180° tali dispositivi devono essere doppi e ciascuno autonomo rispetto all’altro;&lt;br/&gt;- in caso di guasto di uno di tali dispositivi di rilevamento o di uno dei due motori succitati, deve essere generato un segnale di allarme che determini il blocco in apertura completa della porta fino alla rimozione del guasto;&lt;br/&gt;- deve inoltre essere sempre presente un dispositivo manuale di apertura posto in posizione facilmente identificabile e accessibile nel verso dell’esodo, che consenta l’immediata apertura della porta in caso di necessità;&lt;br/&gt;- in caso di mancanza di alimentazione elettrica la porta deve portarsi automaticamente in posizione di apertura completa”.&lt;br/&gt;In entrambi i casi è fatto obbligo al datore di lavoro di fornire ad ogni lavoratore informazioni dettagliate riguardo l’uso del dispositivo in situazione di emergenza, le procedure da adottare, l’ubicazione dei comandi manuali. Adeguata segnaletica  e cartellonistica deve inoltre essere affissa per informare il pubblico presente nell’ambiente di lavoro.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Per approfondire:&lt;br/&gt;&lt;a href=&quot;http://olympus.uniurb.it/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=6883:2012-minint-4962&amp;catid=6:prassi-amministrativa&amp;Itemid=69&quot;&gt;Ministero dell’interno, circ. 4 aprile 2012, n. 4962 &lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;http://olympus.uniurb.it/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=6884:2012-minint-4963&amp;catid=6:prassi-amministrativa&amp;Itemid=69&quot;&gt;Ministero dell’interno, circ. 4 aprile 2012, n. 4963&lt;/a&gt;&lt;br/&gt;Fonte: Quotidiano SICUREZZA.it</description>
    </item>
    <item>
      <title>Sicurezza antincendio negli edifici in legno soggetti al controllo dei Vigili del Fuoco</title>
      <link>http://www.grinart.it/snc/News/Voci/2012/4/12_Sicurezza_antincendio_negli_edifici_in_legno_soggetti_al_controllo_dei_Vigili_del_Fuoco.html</link>
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      <pubDate>Thu, 12 Apr 2012 19:34:03 +0200</pubDate>
      <description>Valorizzazione della risorsa legno nell’ambito delle costruzioni attraverso l’individuazione di modalità per il raggiungimento di elevati standard di sicurezza nei confronti dell’incendio.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Allegato: &lt;a href=&quot;http://servizio.vvftrento.it/sites/default/files/antincendio%20legno%202011.pdf&quot;&gt;antincendio legno 2011.pdf&lt;/a&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Fonte: Vigili del Fuoco Trento</description>
    </item>
    <item>
      <title>La responsabilità della scuola durante le gite</title>
      <link>http://www.grinart.it/snc/News/Voci/2012/4/10_La_responsabilita_della_scuola_durante_le_gite.html</link>
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      <pubDate>Tue, 10 Apr 2012 19:34:04 +0200</pubDate>
      <description>Durante le gite scolastiche i professori sono tenuti al così detto “obbligo di diligenza preventivo” che si concretizza nella scelta di strutture il più possibile sicure per l’alloggiamento nelle località raggiunte con la gita.&lt;br/&gt;La Cassazione ha accolto il ricorso di una studentessa friulana che nel marzo del 1998 si era seriamente ferita nell’albergo scelto dalla scuola, scivolando da una terrazza dello stabile. Era salita su un parapetto del balcone della stanza, e nel raggiungere la terrazza era precipitata nel vuoto per molti metri, riportando gravi ferite e rimanendo completamente invalida.&lt;br/&gt;La  successiva richiesta di risarcimento dei danni nei confronti del ministero della Pubblica istruzione e della scuola, per “mancanza di controllo e di sorveglianza degli alunni da parte del professore in gita con la classe…”  era stata respinta sia dal Tribunale che dalla Corte d’Appello di Trieste.&lt;br/&gt;Ora, con la sentenza 1769 dell’8 febbraio, la Cassazione ha ribaltato i verdetti richiamando in causa la scuola e tenuto conto che “… i minori possono compiere atti incontrollati e potenzialmente autolesivi …“ e che” all’Istituzione è imposto un obbligo di diligenza per così dire preventivo, consistente … nella scelta di vettori e di strutture alberghiere che non possano, al momento della loro scelta, né al momento della fruizione, presentare rischi o pericoli per l’incolumità degli alunni”.&lt;br/&gt;Secondo i giudici “incombe all’istituzione scolastica la dimostrazione di avere compiuto controlli preventivi e di avere impartito le conseguenti istruzioni agli allievi affidati alla sua cura e alla sua vigilanza”.  E, nel caso della studentessa friulana, il personale accompagnatore “avrebbe dovuto, con un accesso alle camere stesse, rilevare il rischio della facile accessibilità al solaio di copertura” e adottare, di conseguenza, misure idonee alle circostanze”,  fino al “ rifiuto di alloggiare” in una stanza ritenuta insicura.&lt;br/&gt;La studentessa aveva fatto richiesta di risarcimento anche all’albergo e ai genitori del ragazzo che aveva raggiunto sul terrazzo dello stabile e dal quale, poco prima dell’incidente, aveva ricevuto in offerta uno spinello.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Fonte: Quotidiano SICUREZZA.it</description>
    </item>
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