L’Ispettorato Nazionale del Lavoro con una Circolare del 16 febbraio 2022 ha fornito dei chiarimenti sull’applicazione degli obblighi formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro alla luce delle recenti modifiche apportate all’art. 37 del D. Lgs. n. 81/2008, così come introdotte dal D.L. n. 146/2021.
L'Obbligo della formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ricorda l’INL nella Circolare, sarà regolamentato dall’Accordo demandato alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato , le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano determinante per stabilire non solo la durata e le modalità della formazione ma anche i contenuti minimi della stessa per cui la verifica circa il corretto adempimento degli obblighi di legge potrà correttamente effettuarsi solo una volta che sia stato adottato l’Accordo stesso.
Per quanto riguarda la formazione delle figure dei dirigenti e dei preposti, l’INL ha ribadito che in assenza del nuovo Accordo dirigenti e preposti dovranno essere formati secondo quanto già previsto dal vigente Accordo n. 221 del 21 dicembre 2011 adottato dalla Conferenza permanente ai sensi del primo periodo del comma 2 dell’art. 37 del D. Lgs. n. 81/2008 e che non è stato interessato dalle modifiche introdotte dal D.L. n. 146/2021.
Per i preposti in particolare i requisiti della adeguatezza e specificità della loro formazione, da garantire attraverso modalità interamente in presenza e periodicità almeno biennale, attengono evidentemente e complessivamente ai contenuti della formazione che sarà declinata entro il 30 giugno 2022 in sede di Conferenza, in quanto riferiti alla formazione di cui al nuovo comma 7 dell’art. 37 (e non più genericamente alla formazione dei lavoratori di cui al comma 2 dello stesso articolo) che a sua volta rinvia specificatamente al secondo periodo del comma 2 e cioè alle scelte che saranno effettuate in Conferenza.
Ricapitolando, quindi, i nuovi obblighi formativi in capo al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti saranno definiti dal nuovo accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano che verrà adottato entro il prossimo 30 giugno. Ad oggi rimangono pertanto valide le attuali normative in vigore.
Per quanto riguarda invece le attività di addestramento, di cui al comma 5 dell’art. 37 del D. Lgs. n. 81/2008, queste trovano immediata applicazione e sono già in vigore dal 21 dicembre 2021.
L'Obbligo della formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ricorda l’INL nella Circolare, sarà regolamentato dall’Accordo demandato alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato , le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano determinante per stabilire non solo la durata e le modalità della formazione ma anche i contenuti minimi della stessa per cui la verifica circa il corretto adempimento degli obblighi di legge potrà correttamente effettuarsi solo una volta che sia stato adottato l’Accordo stesso.
Per quanto riguarda la formazione delle figure dei dirigenti e dei preposti, l’INL ha ribadito che in assenza del nuovo Accordo dirigenti e preposti dovranno essere formati secondo quanto già previsto dal vigente Accordo n. 221 del 21 dicembre 2011 adottato dalla Conferenza permanente ai sensi del primo periodo del comma 2 dell’art. 37 del D. Lgs. n. 81/2008 e che non è stato interessato dalle modifiche introdotte dal D.L. n. 146/2021.
Per i preposti in particolare i requisiti della adeguatezza e specificità della loro formazione, da garantire attraverso modalità interamente in presenza e periodicità almeno biennale, attengono evidentemente e complessivamente ai contenuti della formazione che sarà declinata entro il 30 giugno 2022 in sede di Conferenza, in quanto riferiti alla formazione di cui al nuovo comma 7 dell’art. 37 (e non più genericamente alla formazione dei lavoratori di cui al comma 2 dello stesso articolo) che a sua volta rinvia specificatamente al secondo periodo del comma 2 e cioè alle scelte che saranno effettuate in Conferenza.
Ricapitolando, quindi, i nuovi obblighi formativi in capo al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti saranno definiti dal nuovo accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano che verrà adottato entro il prossimo 30 giugno. Ad oggi rimangono pertanto valide le attuali normative in vigore.
Per quanto riguarda invece le attività di addestramento, di cui al comma 5 dell’art. 37 del D. Lgs. n. 81/2008, queste trovano immediata applicazione e sono già in vigore dal 21 dicembre 2021.
Circolare INL del 16/02/2022
Fonte: Ispettorato Nazionale del Lavoro