#CuraItalia, l’Inail pubblica le istruzioni operative per la validazione dei dispositivi di protezione individuale

La funzione attribuita in via straordinaria all’Istituto dall’articolo 15 del decreto che ha introdotto nuove misure per fronteggiare l’emergenza Coronavirus. In deroga alle procedure ordinarie, produttori e importatori dovranno inviare un’autocertificazione che attesta le caratteristiche tecniche dei dpi e il rispetto degli standard di sicurezza previsti dalla normativa vigente

ROMA - L’articolo 15 del decreto legge Cura Italia (n. 18/2020) ha attribuito in via straordinaria all’Inail – che collabora alle misure di mitigazione del rischio Covid-19 in qualità di soggetto attuatore degli interventi di protezione civile – la funzione di validazione dei dispositivi di protezione individuale (dpi) da produrre, importare o immettere in commercio, fino al termine dell’emergenza Coronavirus.

Sul sito dell’Istituto sono disponibili le istruzioni operative per la richiesta di validazione in deroga alle procedure ordinarie. La deroga si applica solo ai dpi funzionali a mitigare i rischi connessi all’emergenza sanitaria in corso, indicati nella tabella allegata alle istruzioni operative:

PROTEZIONE

DISPOSITIVO

NORMA                                          

Protezione occhi

Occhiali (DPI II cat.)

UNI EN 166:2004

Protezione occhi

Occhiali a maschera (DPI III cat.)

UNI EN 166:2004

Protezione occhi e mucose

Visiera (DPI III cat.)

UNI EN 166:2004

Protezione vie respiratorie

Semimaschera filtrante

UNI EN 149:2009

Protezione vie respiratorie

Semimaschera e quarti di maschera

UNI EN 140:2000

Protezione corpo

Indumenti di protezione (DPI III cat.)

UNI EN 14126:2004
UNI EN 13688:2013

Protezione mani

Guanti monouso (DPI III cat.)

UNI EN 420:2010
UNI EN ISO 374-5:2017
UNI EN ISO 374-2:2020
UNI EN 455

Protezione arti inferiori

Calzari (DPI I, II, III cat.)

UNI EN ISO 20345:2012
UNI EN ISO 20347:2012
UNI EN ISO 20346:2014


La deroga attiene esclusivamente alla procedura di validazione e alla relativa tempistica. I dpi che saranno prodotti, importati e commercializzati dovranno comunque assicurare il rispetto degli standard di qualità previsti dalle norme vigenti, in modo da concorrere al contenimento dell’emergenza epidemiologica.

Chi intende produrre, importare o immettere in commercio i dpi deve presentare la richiesta di validazione all’Inail utilizzando il facsimile di autocertificazione pubblicato sul portale dell’Istituto, allegando i documenti necessari per la validazione dei dispositivi, che includono una relazione tecnica descrittiva da cui si possa individuare il tipo di dpi e le prove tecniche effettuate, con i relativi risultati.

La richiesta deve essere inviata esclusivamente alla casella di posta elettronica certificata dpiart15@postacert.inail.it, valida per tutto il territorio nazionale. Non saranno infatti istruite richieste fatte pervenire ad altre caselle di posta elettronica o con altre modalità. Eventuali richieste o materiali già inviati non saranno oggetto di valutazione e dovranno essere inoltrati di nuovo alla casella di posta elettronica dedicata, utilizzando il facsimile di autocertificazione.

Una volta terminato il periodo di emergenza, i dpi validati in attuazione del decreto 18/2020 per continuare a essere prodotti, importati o commercializzati dovranno ottenere la marcatura CE seguendo la procedura standard.

Fonte: INAIL