Finanziamenti sicurezza edifici pubblici da Legge bilancio, modalità richieste

Messa in sicurezza edifici pubblici. Pubblicate da Italia Sicura e dal Ministero dell’Interno indicazioni e scadenze per i Comuni in merito alla richiesta dei finanziamenti stanziati dall’ultima legge di bilancio Legge 27 dicembre 2017, n. 205, art.1 (853-861).

Così l’articolo 1 comma 853: ” Al fine di favorire gli investimenti, per il triennio 2018-2020, sono assegnati ai Comuni che non risultano beneficiare delle risorse di cui all’articolo 1, comma 974, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Programma straordinario periferie Città metropolitane, Capoluoghi di provincia Ndr) contributi per interventi riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio (anche scuole Ndr), nel limite complessivo di 150 milioni di euro per l’anno 2018, 300 milioni di euro per l’anno 2019 e 400 milioni di euro per l’anno 2020. I contributi non sono assegnati per la realizzazione di opere integralmente finanziate da altri soggetti”.

Limite di finanziamento per ogni Comune è di 5.225.000 euro, la prima parte di fondi verrà assegnata all’Amministrazione che ne avrà ottenuto il beneficio entro il 15 aprile 2018. Appalti da definire entro otto mesi dall’approvazione dello stanziamento.

Per la candidatura dovrà essere utilizzato un modello certificato predisposto dal Ministero dell’Interno che rientrerà nel Sistema Certificazioni Enti Locali (“AREA CERTIFICATI – TBEL, altri certificati”). Il modello verrà predisposto entro la fine di gennaio e i Comuni dovranno inviare la propria domanda entro e non oltre il 20 febbraio 2018.

A scegliere i soggetti finanziabili sarà il Ministero e lo farà esclusivamente basandosi sui bilanci desunti dalle comunicazioni obbligatorie BDAP.

Le scadenze già fissate per i due anni successivi sono: 20 settembre 2018 per il 2019 e 20 settembre 2019 il 2020.

Per ulteriori informazioni: Italia Sicura investimenti Comuni Legge di bilancio 

Fonte: Italia Sicura Presidenza del Consiglio dei Ministri