Indicazioni operative sull’installazione e utilizzazione di impianti audiovisivi e di altri strumenti di controllo

Impianti audiovisivi sui luoghi di lavoro, articolo 4 Legge N° 300/1970. È stata pubblicata dall’Ispettorato nazionale del lavoro la circolare n. 5 del 19 febbraio 2018 con indicazioni operative al personale ispettivo su norme e prassi riguardanti l’installazione e l’utilizzo a norma di impianti audiovisivi e altri strumenti di controllo. La circolare riprende quanto introdotto in materia dagli articoli 23 del D.Lgs. N° 151/2015 e art. 5, comma 2, del D.Lgs. N° 185/2016 affronta in particolare quattro aspetti: Istruttoria delle istanze presentate; Tutela del patrimonio aziendale; Telecamere; Dati biometrici.

In merito alle istruttorie, il quesito chiarisce su come debbano essere affrontate dal personale le richieste pervenute in merito alla volontà di installazione di dispositivi di controllo. Dopo avere chiarito sul tipo personale adibito, ovvero di norma personale ispettivo ordinario che opera nelle unità organizzative, la nota riporta informazioni sul modo in cui debbano essere installati i dispositivi.

La specifica finalità indicata nell’istanza,  la ripresa incidentale e la necessità (ad esempio tutela della “sicurezza del lavoro” o del “patrimonio aziendale”) di inquadrature mirate. La comunicazione nell’istanza del numero esatto di telecamere; le ragioni legittimanti il controllo.

L’attività di controllo, pertanto, è legittima se strettamente funzionale alla tutela dell’interesse dichiarato, interesse che non può essere modificato nel corso del tempo nemmeno se vengano invocate le altre ragioni legittimanti il controllo stesso ma non dichiarate nell’istanza di autorizzazione”.

La tutela del patrimonio aziendale è una delle ragioni che possono giustificare il controllo a distanza dei lavoratori, ma la sua applicazione va affrontata con attenzione. “In tali fattispecie, come ricorda il Garante della privacy, i principi di legittimità e determinatezza del fine perseguito, nonché della sua proporzionalità, correttezza e non eccedenza, impongono una gradualità nell’ampiezza e tipologia del monitoraggio, che rende assolutamente residuali i controlli più invasivi, legittimandoli solo a fronte della rilevazione di specifiche anomalie e comunque all’esito dell’esperimento di misure preventive meno limitative dei diritti dei lavoratori.

Del resto, anche secondo la Corte di Cassazione, la sussistenza dei presupposti legittimanti la tutela del patrimonio aziendale mediante le visite personali di controllo, va valutata in relazione ai mezzi tecnici e legali alternativi attuabili, all’intrinseca qualità delle cose da tutelare, alla possibilità per il datore di lavoro di prevenire ammanchi attraverso l’adozione di misure alternative (Cass. sent. n. 84/5902)”. Vanno tenuti in considerazione i criteri del valore e della asportabilità dei beni. Il quesito non riguarda impianti antifurto che vengono installati quando sul luoghi di lavoro non sono presenti dipendenti.

Telecamere, Rete, intranet, controllo da remoto, registrazione. L’accesso da remoto in tempo reale va espressamente autorizzato su precisa motivazione. l’accesso alle registrazioni sia in loco che da remoto va tracciato con log di accesso conservati per almeno sei mesi. “Non va più posta più come condizione, nell’ambito del provvedimento autorizzativo, l’utilizzo del sistema della “doppia chiave fisica o logica”.

Le norme per la videosorveglianza si applicano anche ai luoghi aziendali esterni con accesso occasionale, sempre autorizzato da organizzazioni sindacali e Ispettorato.

Infine dati biometrici.  Prendendo come riferimento il provvedimento del Garante della privacy  pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 280 del 2 dicembre 2014. la nota indica che: “il riconoscimento biometrico, installato sulle macchine con lo scopo di impedire l’utilizzo della macchina a soggetti non autorizzati, necessario per avviare il funzionamento della stessa, può essere considerato uno strumento indispensabile a “…rendere la prestazione lavorativa…” e pertanto si possa prescindere, ai sensi del comma 2 dell’art. 4 della Legge N° 300/1970″.

Circolare n. 5 del 19 febbraio 2018

Fonte: Ispettorato Nazionale del Lavoro