Fitosanitari uso non professionale. È stata pubblicata dal Ministero della Salute il 20 aprile 2018 una nota esplicativa riguardante le norme introdotte dal Decreto n 33 del 22 gennaio 2018 Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16-4-2018 Regolamento sulle misure e sui requisiti dei prodotti fitosanitari per un uso sicuro da parte degli utilizzatori non professionali.
La nota chiarisce che le nuove disposizioni tengono conto del fatto “che l’utilizzatore non professionale non è sottoposto ad obbligo di formazione e non è comunemente in possesso di un’adeguata conoscenza dei potenziali effetti dannosi per la salute e per l’ambiente connessi all’uso di tali prodotti, e neppure delle necessarie competenze per una corretta applicazione di particolari misure di protezione dell’uomo e dell’ambiente che esulino dalle consuete pratiche di igiene e pulizia”. Da qui i requisiti per la sicurezza.
I prodotti saranno indicati in etichetta con la seguente dicitura: prodotto fitosanitario destinato agli utilizzatori non professionali e dalla sigla PFnPO (ornamentali) o PFnPE (edibili). Il decreto entrerà in vigore il 2 maggio e saranno regolari solamente i prodotti che rispetteranno i requisiti degli articoli 7 e 8.
Le istanze per le modifiche delle etichette possono essere presentate dalle imprese entro e non oltre il 16 giugno con successiva pubblicazione su banca dati del Ministero. Entro 60 giorni dalla presentazione dell’istanza “fatte salve le verifiche previste, le imprese, sotto la propria responsabilità, potranno comunque commercializzare il prodotto fitosanitario con etichetta contenente la nuova dicitura e la sigla. Nel contesto della suddetta dicitura figurerà anche il termine entro cui l’uso non professionale del prodotto è consentito”. Il termine equivale a 6 o 24 mesi dall’entrata in vigore del decreto, ovvero 2 novembre 2018 o 2 maggio 2020.
Si avrà quindi una netta suddivisione di prodotti professionali e non professionali con i prodotti privi di indicazione per uso non professionale che dal 16 agosto verranno considerati esclusivamente per uso professionale e non potranno essere venduti a utenti comuni e che non siano dotati di abilitazione da art. 9 del citato D.lgs. n 150/2012.
L’utilizzatore professionale deve essere abilitato anche per l’acquisto di PFnPO o PFnPE.
Vendita. Per PFnPE necessaria abilitazione da art. 8 del D.lgs.150/2012. PFnPO vendita anche da parte di rivenditori non specificatamente qualificati. Deve essere esposta cartellonistica adeguata. “Il rivenditore di prodotti per uso non professionale è tenuto a fornire all’acquirente informazioni generali sui rischi per la salute umana e l’ambiente”.
Info: Ministero Salute nota 20 aprile 2018 fitosanitari uso non professionale
Fonte: Ministero della Salute